COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 102 del 21/5/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ SANT’ANGELO AVVERSO DECISIONI DEL G.S. PUBBLICATE SUL CU N.98 DEL 30.04.2008.

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 102 del 21/5/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ SANT’ANGELO AVVERSO DECISIONI DEL G.S. PUBBLICATE SUL CU N.98 DEL 30.04.2008. LETTO il ricorso presentato dalla società SANT’ANGELO avverso le decisioni del G.S. pubblicate sul CU n. 98 del 30.04.2008, relative alla gara del 27.04.2008 tra il Lagopesole ed il Sant’Angelo; LETTI gli atti ufficiali di gara; ASCOLTATA la società reclamante che na ha fatto rituale richiesta; ACCERTATO che, a fine gara, all’interno del rettangolo di gioco si verificava una rissa tra i componenti delle due società; PRESO ATTO che alla suddetta rissa partecipava in maniera violenta ed antisportiva il signor SABIA Vito Antonio che, sebbene già allontanato nel corso della gara, rientrava, non autorizzato, sul terreno di gioco; ACCERTATO, altresì, che il comportamento gravemente antisportivo del calciatore BOCHICCHIO Nicola è risultato essere una diretta conseguenza di una aggressione subita nel corso della rissa; CONSIDERATO, inoltre, che ai sensi dell’art.45, comma 3, del C.G.S., non sono impugnabili in alcuna sede i provvedimenti pecuniari non superiori a €150.00 per le società partecipanti al campionato di prima categoria; P.Q.M. - in parziale accoglimento del proposto reclamo riduce la squalifica del calciatore Bochicchio Nicola a 2(due) giornate; - conferma l’inibizione del dirigente Sabia Vito Antonio fino al 31.12.2008; - dichiara inammissibile il proposto ricorso relativamente all’ammenda inflitta alla società; - dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.
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