COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 143 DEL 20 MAGGIO 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 196 della società A.S. MARINA DI GIOIOSA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°139 del 07.05.2008 (Ammenda di € 800,00, squalifica calciatore VALLELONGA Giuseppe per CINQUE gare, ammenda di € 500,00, squalifica calciatore MESITI Andrea per TRE gare). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della società reclamante; RILEVA In via preliminare che, ai sensi e per gli effetti dell’art.35 del C.G.S., il rapporto dell’arbitro ha valore di prova assoluta e privilegiata e, pertanto, non può essere tenuta in considerazione una ricostruzione dei fatti differente da quella operata dall’arbitro. La Società A.S. Marina di Gioiosa propone reclamo avverso i provvedimenti sanzionatori, successivamente indicati, adottati dal Giudice Sportivo con C.U. n.139 del 07.05.2008 del Comitato Regionale Calabria relativamente alle seguenti gare:

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 143 DEL 20 MAGGIO 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 196 della società A.S. MARINA DI GIOIOSA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°139 del 07.05.2008 (Ammenda di € 800,00, squalifica calciatore VALLELONGA Giuseppe per CINQUE gare, ammenda di € 500,00, squalifica calciatore MESITI Andrea per TRE gare). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della società reclamante; RILEVA In via preliminare che, ai sensi e per gli effetti dell’art.35 del C.G.S., il rapporto dell’arbitro ha valore di prova assoluta e privilegiata e, pertanto, non può essere tenuta in considerazione una ricostruzione dei fatti differente da quella operata dall’arbitro. La Società A.S. Marina di Gioiosa propone reclamo avverso i provvedimenti sanzionatori, successivamente indicati, adottati dal Giudice Sportivo con C.U. n.139 del 07.05.2008 del Comitato Regionale Calabria relativamente alle seguenti gare: a) Marina di Gioiosa - Lazzaro del 04.05.2008 (gara di play-out del Campionato Promozione): - ammenda di € 800,00 alla società reclamante, in quanto: 1) a fine gara, propri calciatori e dirigenti non identificati hanno insultato e spintonato giocatori della squadra avversaria; 2) propri sostenitori hanno insultato ripetutamente e tentato di colpire la terna arbitrale che si apprestava a lasciare gli spogliatoi scortata dalle Forze dell’Ordine; 3) i propri sostenitori hanno colpito con sputi e calci l’autovettura del direttore di gara; - squalifica del calciatore Vallelonga Giuseppe per cinque gare, poichè, durante l’incontro, lo stesso si aggrappava alla rete di recinzione, oltre la quale si trovavano i sostenitori della squadra avversaria, e tentava “di colpire qualcuno”, venendo successivamente bloccato dai compagni di squadra. Il Vallelonga, inoltre, teneva a fine gara un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell’arbitro; b) Marina di Gioiosa – Sambiase del 06.05.2008 (gara di finale del Campionato Regionale Juniores): - ammenda di € 500,00 nei confronti della reclamante in quanto, nel corso della gara, i propri sostenitori tenevano un comportamento minaccioso nei confronti di uno degli assistenti arbitrali, colpendolo con sputi in varie parti del corpo; inoltre, uno dei sostenitori, dopo essere entrato sul terreno di gioco a fine gara, poggiava un dito sul petto del suddetto ufficiale di gara proferendogli una frase offensiva e minacciosa; - squalifica del calciatore Mesiti Andrea per tre gare, per avere, a gioco fermo, spinto un avversario facendolo cadere a terra e per averlo, di seguito, colpito con un pugno al braccio. L’adita Commissione, in riferimento alla gara Marina di Gioiosa – Comp. Lazzaro del 04.05.2008, decide di ridurre l’ammenda di € 800,00 inflitta alla reclamante, in considerazione del fatto, in particolare, che la terna arbitrale non ha subito atti di violenza. Conferma, invece, la squalifica per cinque gare irrogata al calciatore Vallelonga Giuseppe; Inoltre, ritiene conforme a giustizia, ridurre l’ammenda di € 500,00 irrogata alla reclamante e la squalifica per tre gare effettive inflitta al calciatore Mesiti Andrea, inflitte dal Giudice di I grado con riferimento della gara Marina di Gioiosa - Sambiase del 06.05.2008: a) relativamente all’ammenda, tenendo in considerazione la “particolare tenuità” del fatto posto in essere dal sostenitore della reclamante nei confronti di uno degli assistenti arbitrali a fine gara, consistente nell’avergli appoggiato il dito sul petto, seppur in tono minaccioso; b) per quanto attiene alla squalifica del calciatore Mesiti, ritenendo di dover applicare al caso di specie il “sistema dell’assorbimento” delle sanzioni, in base al quale quando trattasi di sanzioni a tempo determinato riunite in un unico contesto, la sanzione minore (lo spintone dato all’avversario) viene assorbita in quella maggiore (il pugno al braccio sferrato al medesimo avversario). Inoltre, va considerata anche la totale assenza di conseguenze lesive derivanti dall’atto di violenza posto in essere dal calciatore de quo. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo proposto dalla societa’ A.S. Marina di Gioiosa: 1) relativamente alla gara Marina di Gioiosa - Lazzaro del 04.05.2008 (gara di play-out del Campionato Promozione): - riduce l’ammenda inflitta alla società Marina di Gioiosa da € 800,00 ad € 500,00 - conferma la squalifica del calciatore VALLELONGA Giuseppe; 2) con riferimento, invece, alla gara Marina di Gioiosa – Sambiase del 06.05.2008 (gara di finale del Campionato Reg.le Juniores): - riduce l’ammenda irrogata alla reclamante da € 500,00 ad € 300,00; - riduce la squalifica inflitta al calciatore MESITI Andrea a DUE gare; Dispone, altresì, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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