COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 104 del 20 maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO MONDRAGONE CALCIO – GARA MONDRAGONE CALCIO / REAL SUESSOLA DEL 10.05.2008 – 1^ CAT

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 104 del 20 maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO MONDRAGONE CALCIO – GARA MONDRAGONE CALCIO / REAL SUESSOLA DEL 10.05.2008 – 1^ CAT La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo e sentita, assistita dal suo legale, la società Mondragone Calcio, che ne aveva fatto richiesta; preso atto che le controdeduzioni della società Real Suessola risultano prive della prova del contestuale invio della prescritta copia alla società controparte; tanto premesso, rileva: la società reclamante si è opposta alle decisioni del Giudice Sportivo Territoriale, in ordine alla gara in epigrafe, chiedendo che la declaratoria di nullità della delibera emessa da Giudice Sportivo Territoriale, e per l’effetto, che fosse inflitta alla società Real Suessola la punizione sportiva della perdita della gara per 0– 3; la reclamante ha chiesto, altresì, in via subordinata, l’annullamento della squalifica del campo per una giornata di gara, deliberata dal G.S.T. a carico della reclamante medesima. Deve premettersi che la squalifica del campo per una giornata non è impugnabile, ai sensi dall’art. 45, comma 3, lettera c) del Codice di Giustizia Sportiva. Per questa parte, dunque, il reclamo deve essere dichiarato inammissibile. Quanto all’opposizione in ordine alla ripetizione della gara disposta dal Giudice Sportivo Territoriale, questa C.D.T. ritiene di non poter accedere alla richiesta di sanzionare la società Real Suessola con la perdita della gara per 0–3, come sostenuto dalla reclamante, in quanto, sia nella stesura del reclamo, sia in sede di audizione, non è stato fornito alcun elemento di prova, neppure sotto il profilo meramente logico, idoneo a smentire, le argomentazioni riportate negli atti ufficiali, con specifico riferimento ai rapporti dei due Commissari di Campo. Questa C.D.T. in merito al primo aspetto del reclamo della società Mondragone Calcio, osserva che la sintetica indicazione di cui al referto ed al relativo allegato: “gara non disputata per assenza della società Real Suessola”, prescinde ed esula dalla realtà degli accadimenti, verosimilmente in quanto il direttore di gara non ha, al contrario dei due commissari di campo, preso visione ed atto degli episodi, peraltro gravi, che si sono verificati nella circostanza ad opera di sostenitori che, come correttamente sottolineato dal G.S.T., non erano esattamente identificabili ma certamente erano mondragonesi. In ogni caso, invocare, da parte di chi non ignora la realtà dei fatti, sia lo stringato contenuto del referto arbitrale, sia addirittura una insussistente riduzione a quindici minuti del cosiddetto “tempo di attesa” (riduzione che vige esclusivamente per le ultime quattro giornate di gare dei Campionati di Eccellenza e Promozione), appare confermativo, per via indiretta, dell’assoluta debolezza e precarietà dell’impianto difensivo della società reclamante. In questa circostanza, invero, non appare neppure necessario puntualizzare la prevalenza dei rapporti dei Commissari di Campo rispetto a quelli arbitrali, in ordine al comportamento del pubblico. In questo caso, non v’è chi possa ignorare – neppure la società soggettivamente interessata a sostenere il contrario – che lo scheletrico enunciato dell’arbitro, come innanzi richiamato, non possa essere tenuto in ragionevole considerazione, atteso che – senza necessità di alcuna introspezione psicologica, ma nel rispetto della pura realtà –, la società Real Suessola era a tal punto presente sul campo, da essere rimasta chiusa nel pulmann per 45/50 minuti, all’interno dello stadio. È appena il caso di sottolineare, ancora, che il referto dell’arbitro configura sì fonte privilegiata di prova, ma ovviamente sull’elementare presupposto che l’arbitro abbia visto. Nell’occasione, avendo egli addirittura escluso la presenza della società Real Suessola, può solo desumersi che egli non possa essere chiamato a testimoniare una vicenda da lui non vista. Fra le motivazioni a suo sostegno, la società reclamante ha addirittura, in questo caso con dispregio dei più elementari aspetti di obbiettività, preteso che venisse riconosciuto che, nell’occasione, fosse stato pienamente rispettato l’obbligo di disputa della gara “a porte chiuse”, in assenza di pubblico, come dalla relativa Ordinanza del Prefetto di Caserta. L’assunto, evidentemente prospettato nel paradossale tentativo di stravolgimento addirittura a proprio favore, degli aspetti più gravi ed antisportivi di una vicenda tutt’altro che commendevole, cozza e stride in modo fortissimo con l’unica valutazione che si può ricavare dalla vicenda medesima: l’esercizio di una sorta di intimidazione continuata, ai danni di persone che, lungi dall’essere ospitate, sono state sottoposte ad una sorta di assedio, con l’aggravante che esso sia stato attuato all’interno dell’impianto. È agevole rilevare, dunque, quale osservanza, sul piano sostanziale, sia stata riservata all’Ordinanza del Prefetto di Caserta. Nel suo tentativo di difesa, la società Mondragone Calcio ha azzardato una comparazione con la recente delibera di questa C.D.T., relativa alla gara Mecobil Pese / Giugliano Licola, pubblicata sul C.U. n. 78 del 13.3.2008, alla pagina 2121. La differenza rilevantissima fra i due casi consiste nel fatto che l’arbitro della gara Mecobil Pese / Giugliano Licola che riteneva che sussistessero le condizioni per un regolare prosieguo della gara. Nonostante avesse invitato la società ospite a non abbandonare il terreno di giuoco, non aveva potuto altro che prendere atto della rinuncia alla gara da parte della società ospite. Nel testo della delibera, che inappropriatamente la reclamante cita a sostegno della sua tesi, questa C.D.T. ha, in modo assolutamente chiaro, riaffermato il concetto che la valutazione in ordine alle condizioni di regolarità di una gara spettino innanzitutto all’arbitro. Tuttavia, nel caso della gara Mecobil Pese / Giugliano Licola, la gara ra in svolgimento l’arbitro ne aveva il controllo diretto ed effettivo. Viceversa, come ampiamente già evidenziato, la gara in esame non era neppure cominciata e l’arbitro non è stato testimone delle vicende e degli episodi che l’hanno caratterizzata. Deve inoltre precisarsi che il Codice di Giustizia Sportiva esclude, anche nel suo nuovo testo, il contraddittorio con l’arbitro e che, quanto all’esigenza procedurale, finalizzata al miglior accertamento possibile, la convocazione dell’arbitro a chiarimenti è riservata, in via esclusiva, alla valutazione di questa C.D.T. Essa, sulle premesse ampiamente enunciate, ha ritenuto incongrua la convocazione dell’arbitro. Tanto premesso, questa C.D.T., nel ribadire la pesante gravità dei fatti in esame e nel condividere le motivazioni e le decisioni del G.S.T. (che ha adeguatamente approfondito anche la disamina della vicenda in ordine alla possibile determinazione di infliggere gara persa a carico proprio della società reclamante, Mondragone Calcio) DELIBERA - di dichiarare inammissibile il reclamo, nella parte relativa alla richiesta di annullamento della squalifica del campo per una giornata di gara: - di respingerlo nel resto; - dispone l’addebito della tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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