COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°46 del 21/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA U.S.CAMPAGNOLA avverso squalifica per 3 giornate calc.EVANGELISTA ELVIS e MARASTONI SIMONE delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 44 bis del 9.5.2008 gara CAMPAGNOLA – REGGIOLO del 7.5.2008

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°46 del 21/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA U.S.CAMPAGNOLA avverso squalifica per 3 giornate calc.EVANGELISTA ELVIS e MARASTONI SIMONE delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 44 bis del 9.5.2008 gara CAMPAGNOLA – REGGIOLO del 7.5.2008 L’U.S.CAMPAGNOLA ricorre avverso il sopra indicato provvedimento ritenendo che la sanzione “sia troppo elevata, perché i gesti irriguardosi e triviali rivolti a fine gara al pubblico avversario, sono conseguenze delle offese gratuite ricevute durante tutta la gara di spareggio da parte del menzionato pubblico. La tensione accumulata al termine della gara, unita alla posta in palio e alle offese ricevute, hanno portato ad una reazione dei nostri tesserati che, seppur condannabile nei modi, è comprensibile vista la situazione descritta”. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che dal dettagliato referto arbitrale si rileva che, al termine della gara, i calc.EVANGELISTA e MARASTONI irridevano i sostenitori della squadra avversaria con gesti oltremodo osceni, suscitando diverbio e tensione fra i giocatori delle due squadre, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate dei calc. EVANGELISTA ELVIS e MARASTONI SIMONE. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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