COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°46 del 21/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO – Camp.Prov.Aliievi RECLAMO PROPOSTO DA A.S.ARGENTANA avverso squalifica al 31.12.2008 calc.FARINA MICHAEL e al 30.9.2008 all.BALDINI STEFANO, inibizione al 31.12.2008 dir.acc.uff.FARINA MASSIMO delibera del G.S. del C.P. di Ferrara contenuta nel C.U.n. 44 del 7.5.2008 gara CASUMARO – ARGENTANA del 2.5.2008

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°46 del 21/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO – Camp.Prov.Aliievi RECLAMO PROPOSTO DA A.S.ARGENTANA avverso squalifica al 31.12.2008 calc.FARINA MICHAEL e al 30.9.2008 all.BALDINI STEFANO, inibizione al 31.12.2008 dir.acc.uff.FARINA MASSIMO delibera del G.S. del C.P. di Ferrara contenuta nel C.U.n. 44 del 7.5.2008 gara CASUMARO – ARGENTANA del 2.5.2008 L’A.S.ARGENTANA ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti mettendo in evidenza che : 1) “al 34° minuto del secondo tempo, dopo un intervento molto duro ricevuto dal calc.FARINA MICHAEL, che rimaneva a terra dolorante, l’allenatore ed il dirigente e genitore del giocatore protestavano per i ripetuti falli subiti, dopo di che il Direttore di gara faceva allontanare l’all.BALDINI dal terreno di gioco”; 2) nello stesso tempo il direttore di gara esortava il dirigente FARINA ad accelerare l’uscita dal campo del calc.FARINA, che non era in grado di camminare. Il dirigente protestava ed anche lui veniva allontanato dal rettangolo di gioco. A seguito dell’intervento subito il calc,FARINA veniva sostituito per impossibilità a continuare la gara; 3) a fine gara il dirigente FARINA chiedeva velocemente i documenti per poter portare il figlio al pronto soccorso e “solo dopo la risposta del direttore di gara, che denotava totale disinteresse verso le condizioni del ragazzo, lo aggrediva, ma solo verbalmente, offendendolo. Chiede la riduzione delle sanzioni a carico dell’all.BALDINI e del dirigente FARINA e l’annullamento della squalifica del calc.FARINA “in quanto non riuscendo a camminare, era sostenuto dal padre e non sarebbe stato in grado di spingere il direttore di gara”. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito . 1) di avere allontanato dal terreno di gioco l’all.BALDINI ed il dir.acc.uff.FARINA , che gli avevano rivolto frasi offensive e scurrili; 2) che al termine della gara, il calc.FARINA ed il dir.acc.uff.FARINA, avvicinatiglisi, gli rivolgevano frasi gravemente offensive e scurrili ed entrambi gli appoggiavano le mani al petto, spingendolo all’indietro e facendolo arretrare di circa 2 metri; - ritenuto che il riprovevole comportamento messo in atto dall’all.BALDINI possa essere punito con una sanzione più contenuta, d e l i b e r a - di ridurre al 31.8.2008 la squalifica dell’all.BALDINI STEFANO, fermi restando gli altri provvedimenti impugnati. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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