COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N. 65 del 16.05.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO della A.S.D. LIGNANO (Campionato Regionale Juniores) in merito alle sanzioni assunte dal G.S.R. in esito alla gara di Finale San Luigi Calcio – Lignano del 07.05.08 (in c.u. 62 del 09.05.08).

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N. 65 del 16.05.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO della A.S.D. LIGNANO (Campionato Regionale Juniores) in merito alle sanzioni assunte dal G.S.R. in esito alla gara di Finale San Luigi Calcio - Lignano del 07.05.08 (in c.u. 62 del 09.05.08). La C.D.T. FVG, relativamente alla squalifica del calciatore SANTOVITO Aniello dichiara inammissibile il reclamo; respinge il reclamo avverso la squalifica del calciatore REDZEPI Orhan e avverso la ammenda comminata alla Società. Dispone l’addebito della tassa reclamo.
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