COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 158 del 22/05/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL F.C.D. LATINA S.R.L. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO FINO AL 31-12-2008 E DI AMMENDA DI € 5.000,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. 152 DEL 10-5-2008. (Gara: LATINA – BOVILLE ERNICA del 9.3.2008 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 158 del 22/05/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL F.C.D. LATINA S.R.L. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO FINO AL 31-12-2008 E DI AMMENDA DI € 5.000,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. 152 DEL 10-5-2008. (Gara: LATINA – BOVILLE ERNICA del 9.3.2008 - CAMPIONATO DI ECCELLENZA) La Commissione Disciplinare visti gli atti ufficiali e letto il reclamo in epigrafe; sentita come da richiesta la società reclamante; osservato che la reclamante contesta le sanzioni irrogate, pur non disconoscendo i fatti da cui traggono causa, in quanto ritenute abnormemente eccessive per la presenza di numerose circostanze attenuanti: a) i fatti sono avvenuti molto prima della gara ,esattamente un’ora e mezzo prima dell’orario fissato; b) non era presente alcun agente delle Forze dell’Ordine a causa di un malinteso tra i dirigenti del Boville Ernica e le forze di Polizia in quanto il pullman che trasportava la squadra si era mosso dal ristorante verso lo stadio, con anticipo rispetto a quanto comunicato; c) la Società si era premunita di assicurare un adeguato controllo delle Forze dell’Ordine che erano presenti durante la gara con oltre trenta unità; d) i dirigenti della reclamante avevano assunto costantemente un atteggiamento collaborativo; e) la reclamante ha duramente stigmatizzato l’operato dei facinorosi; considerato che la reclamante afferma altresì che, in assenza di recidiva o di precedente diffida, non poteva applicarsi la sanzione della squalifica del campo di gioco, a mente degli articoli 13 e 14 CGS; ritenuto preliminarmente che l’affermazione della reclamante sulla inapplicabilità della sanzione prevista dall’articolo 18 n. 1 comma f) CGS (squalifica del campo di gioco per una o più gare o a tempo determinato, fino a due anni) al caso concreto non può essere condivisa in quanto il richiamato articolo 14 del CGS prescrive espressamente che “in caso di fatti particolarmente gravi, è inflitta inoltre una o più delle sanzioni di cui alle lettere d), e) ed f) del comma 1 dell’articolo 18; considerato che le modalità del fatto sono di eccezionale gravità, sia per le dinamiche assolutamente proditorie dell’aggressione , un agguato in piena regola, sia per l’uso di sassi di grosse dimensioni che venivano scagliati contro il pullman della squadra del Boville Ernica, infrangendone i finestrini, sia per l’utilizzo di materiale esplosivo potenzialmente letale per il confenzionamento di una bomba carta che solo per una fortunata fatalità gli assalitori non riuscivano a lanciare all’interno dell’automezzo esplodendo, con grande fragore, appena all’esterno dello stesso; ritenuto peraltro che, effettivamente, pur rispondendo la Società oggettivamente del comportamento dei propri tifosi, le conseguenze del fatto sono state obiettivamente aggravate dalla fortuita assenza della Forza Pubblica per una circostanza di cui la società Latina non porta alcuna colpa; ritenuto altresì che, durante la gara, il comportamento dei tifosi è rientrato sostanzialmente nella normalità e che vi è stato un atteggiamento assolutamente collaborativo da parte dei dirigenti della reclamante; considerata quindi la decisione del Giudice Sportivo di primo grado suscettibile di ridimensionamento nei limiti di cui al dispositivo; DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo riducendo la squalifica del campo di gioco dal 31-12-2008 al 31-10-2008 e l’ammenda da € 5.000,00 ad € 3.000,00. La tassa reclamo va restituita.
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