COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 158 del 22/05/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. CECCHINA AL.PA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DELL’ALLENATORE COTRONEO CARLO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 117 DEL 6.5.2008 (GARA: APRILIA – CECCHINA AL.PA del 4.5.2008 – Campionato di Eccellenza)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 158 del 22/05/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. CECCHINA AL.PA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DELL’ALLENATORE COTRONEO CARLO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 117 DEL 6.5.2008 (GARA: APRILIA – CECCHINA AL.PA del 4.5.2008 – Campionato di Eccellenza) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe, con il quale la ricorrente chiede la riduzione della sanzione per 3 gare comminata all’allenatore CARLO COTRONEO; considerato che, a mente dell’art. 45 del C.G.S., le sanzioni per Dirigenti ed Allenatori fino ad un mese non sono impugnabili in alcuna sede; questo Organo di Giustizia Sportiva; DELIBERA Di dichiarare inammissibile il ricorso di cui trattasi, confermando la sanzione della squalifica per 3 gare a carico dell’allenatore della POL. CECCHINA AL.PA, Sig. COTRONEO CARLO. La tassa reclamo si incamera.
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