COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 22/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO Società AC RHO C. 5 Camp. C. 5 Serie C 1 Gir. B Gara Rho C. 5/Ispra del 02/05/2008 C.U. n. 43 del CRL datato 08/05/2008

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 22/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO Società AC RHO C. 5 Camp. C. 5 Serie C 1 Gir. B Gara Rho C. 5/Ispra del 02/05/2008 C.U. n. 43 del CRL datato 08/05/2008 La Società AC RHO C. 5 ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato i calciatori Luciano CORRIAS sino al 06/05/2008 e Lucio Nazareno BONACCOLTA sino al 10/12/2008, lamentando che non tutti i fatti contestati ai due calciatori si sarebbero concretizzati nei termini diversi da quanto riportato nel provvedimento del GS, si nega, inoltre, che il BONACCOLTA abbia assunto comportamenti violenti. Si chiede di conseguenza una riduzione delle sanzioni. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: preliminarmente si evidenzia che non può essere attesa la richiesta di audizione dei due calciatori sanzionati in quanto non reclamanti in proprio. Nel merito si rileva che esaminato il referto arbitrale , fonte primaria e privilegiata di prova si evince che i calciatori CORRIAS e BONACCOLTA si sono resi responsabili, inequivocabilmente, di tutti i fatti loro ascritti. Appaiono pertanto del tutto congrue e meritevoli di conferma le sanzioni disposte in prime cure perché conformi agli abituali criteri di valutazione della presente Commissione. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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