COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 156 del 21/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO C.U.S. MACERATA avverso sanzioni merito gara Miracolo Piceno – CUS Macerata, del 26.4.2008 – Campionato Regionale Juniores Calcio a Cinque, girone “B” – Com. Uff. n. 142 del 30.4.2008.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 156 del 21/05/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO C.U.S. MACERATA avverso sanzioni merito gara Miracolo Piceno – CUS Macerata, del 26.4.2008 – Campionato Regionale Juniores Calcio a Cinque, girone “B” - Com. Uff. n. 142 del 30.4.2008.
Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, con delibera pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva alla società C.U.S. Macerata la sanzione dell’ammenda di € 600,00 per il comportamento dei propri sostenitori nei confronti dell’Arbitro, durante ed al termine dell’incontro in esame.
Avverso tale provvedimento ha proposto rituale reclamo la società C.U.S. Macerata, deducendo la totale assenza di propri sostenitori alla gara de quo, disputatasi ad Ascoli Piceno.
Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha ulteriormente confermato di essere stato insultato e minacciato, per tutto l’incontro, dai sostenitori della squadra ospitata, alcuni dei quali, dalla linea laterale del terreno di gioco, lo colpivano dietro le spalle con diversi sputi. Al termine dell’incontro gli stessi reiteravano le minacce nei suoi confronti.
Motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltato l’Arbitro, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame non possa essere accolto.
In base agli atti ufficiali ed alle dichiarazioni dell’Arbitro, che, com’è noto, costituiscono fonte privilegiata di prova, i fatti ascritti ai sostenitori dell’odierna Reclamante risultano confermati nella loro obiettiva gravità.
Il 3° comma dell’art. 4 del Codice di giustizia sportiva stabilisce che le società rispondono oggettivamente del comportamento dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, sia su quello delle società ospitanti. Tale responsabilità della società consegue in termini automatici e legali a quella dei sostenitori e non può, quindi, essere in nessun caso elusa.
Le modalità e la gravità specifica del comportamento posto in essere dai sostenitori della società C.U.S. Macerata nei confronti del Direttore di gara giustificano appieno la misura della pena inflitta dal primo Giudice alla Società, apparendo la stessa del tutto proporzionata alle infrazioni commesse.
P.Q.M.
la Commissione respinge il reclamo come sopra proposto dalla società C.U.S. Macerata ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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