COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 156 del 21/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S. MUCCIA avverso sanzioni merito gara Muccia – Belfortese, del 10.5.2008 – Play-off Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “H” – Com. Uff. n. 51 del 14.5.2008 della Delegazione Provinciale di Macerata.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 156 del 21/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S. MUCCIA avverso sanzioni merito gara Muccia – Belfortese, del 10.5.2008 – Play-off Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “H” - Com. Uff. n. 51 del 14.5.2008 della Delegazione Provinciale di Macerata. Il Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Macerata, con delibera pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva all’A.S. Muccia la sanzione dell’ammenda di € 500,00 per i fatti posti in essere dai propri sostenitori nei confronti di un Assistente Arbitrale. Avverso tale provvedimento ha proposto rituale reclamo l’A.S. Muccia, ammettendo che alcuni propri sostenitori protestarono vivacemente nei confronti dell’Arbitro per una decisione di questi non condivisa, negando tuttavia ogni ulteriore addebito e chiedendo, pertanto, una riduzione della sanzione impugnata. Sentito a chiarimenti, l’Assistente Arbitrale ha confermato di essere stato insultato e minacciato dai sostenitori locali, i quali poi lo colpirono con degli sputi alla testa, al collo ed alla spalla e con una lattina di bibita quasi piena al fianco sinistro, provocandogli lieve e momentaneo dolore. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltato l’Arbitro, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame non possa essere accolto. In base agli atti ufficiali ed alle dichiarazioni dell’Arbitro, che, com’è noto, costituiscono fonte privilegiata di prova, i fatti ascritti ai sostenitori dell’odierna Reclamante risultano confermati nella loro obiettiva gravità. Il 3° comma dell’art. 4 del Codice di giustizia sportiva stabilisce che le società rispondono oggettivamente del comportamento dei propri sostenitori. Tale responsabilità della società consegue in termini automatici e legali a quella dei sostenitori e non può, quindi, essere in nessun caso elusa. Le modalità e la gravità specifica della condotta posta in essere dai sostenitori dell’A.S. Muccia nei confronti del Direttore di gara giustificano appieno la misura della pena inflitta dal primo Giudice alla Società, apparendo la stessa del tutto proporzionata alle infrazioni commesse. P.Q.M. la Commissione respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Muccia ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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