COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 156 del 21/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO U.S.D. MONTELUPONESE avverso sanzioni merito gara Monteluponese – Il Ponte, del 3.5.2008 – Campionato Provinciale Giovanissimi, girone “A” – Com. Uff. n. 50 del 7.5.2008 della Delegazione Provinciale di Macerata.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 156 del 21/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO U.S.D. MONTELUPONESE avverso sanzioni merito gara Monteluponese – Il Ponte, del 3.5.2008 – Campionato Provinciale Giovanissimi, girone “A” - Com. Uff. n. 50 del 7.5.2008 della Delegazione Provinciale di Macerata. Il Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Macerata, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Bigoni Roberto, tesserato per la Reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive per il comportamento dallo stesso tenuto nei confronti di un avversario e dell’Arbitro. Lo stesso Giudicante infliggeva la sanzione della squalifica per cinque giornate di gara ciascuno ai calciatori Capasso Antonio e Muzio Michael della Monteluponese, per la condotta dagli stessi posta in essere nei confronti di alcuni calciatori della squadra avversaria. Avverso tali decisioni ha proposto rituale reclamo l’U.S.D. Monteluponese, dolendosi dell’entità delle sanzioni inflitte, ritenute eccessivamente afflittive in raffronto alla reale portata di quanto commesso dai propri tesserati e, conseguentemente, chiedendone una congrua riduzione. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha riferito che il Bigoni, al termine dell’incontro, lo insultò, dando anche alcune spinte al portiere avversario. Ha poi riferito che, sempre a fine gara, il Muzio ed il Capasso colpirono reiteratamente, con calci e pugni, alcuni calciatori della squadra avversaria. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • udito l’Arbitro; • ritenuti i calciatori Bigoni, Capasso e Muzio responsabili delle violazioni specificatamente loro ascritte, con esclusione, per il primo, della condotta violenta e, per gli altri due, della “particolare gravità della condotta violenta”; • ritenuto che i comportamenti dei ridetti tesserati vadano inquadrati nell’ambito delle fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, del Codice di giustizia sportiva e puniti con l’applicazione delle sanzioni ivi previste; • ritenuto pertanto di poter aderire all’invocata riduzione delle sanzioni impugnate. P.Q.M. sul gravame come sopra proposto dall’U.S.D. Monteluponese, così decide: a) riduce la squalifica del calciatore Bigoni Roberto a tre giornate di gara; b) riduce la squalifica dei calciatori Capasso Antonio e Muzio Michael a quattro giornate di gara. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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