COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 22 Maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale a)Reclamo proposto dall’A.S.D. LIBERTAS BIELLA CARISIO avverso le decisioni del Giudice Sportivo in ordine alla gara LIBERTAS BIELLA CARISIO – VOLPIANO disputatasi il 30/03/08 nell’ambito del Campionato di Promozione – Girone B. (Punto 4.1.2. del C.U. N° 42 del 3/04/08).

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 22 Maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale a)Reclamo proposto dall’A.S.D. LIBERTAS BIELLA CARISIO avverso le decisioni del Giudice Sportivo in ordine alla gara LIBERTAS BIELLA CARISIO – VOLPIANO disputatasi il 30/03/08 nell’ambito del Campionato di Promozione – Girone B. (Punto 4.1.2. del C.U. N° 42 del 3/04/08). Con il reclamo in oggetto, la A.S.D. LIBERTAS BIELLA CARISIO contesta la squalifica fino al 31/05/08 inflitta dal Giudice Sportivo al proprio allenatore D’AMBROGIO Antonio per i fatti riportati dal direttore della gara LIBERTAS BIELLA CARISIO – VOLPIANO, disputatasi il 30/03/08 nell’ambito del Campionato di Promozione – Girone B, provvedimenti riportati al punto 4.1.2. del C.U. N° 42 del 3/04/08. La società reclamante nega nel modo più assoluto che il D’AMBROGIO, che era stato espulso nel corso della partita per aver offeso l’arbitro, al termine della stessa, abbia tentato in alcun modo di aggredire il direttore di gara, ma semplicemente di aver ecceduto nelle intemperanze verbali profferite nei suoi confronti. La tesi difensiva della Società reclamante, non supportata da una qualche prova idonea a smentire l’operato del proprio allenatore, non regge di fronte alla circostanziata e precisa descrizione dell’episodio effettuata nel supplemento di rapporto dal direttore di gara. Le contestazioni avanzate dalla Società reclamante nei confronti del rapporto arbitrale, che costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, devono quindi essere disattese. L’episodio in questione, in considerazione della sua gravità e della reiterazione dei comportamenti manifestati, rende incensurabile la decisione impugnata, sia in ordine al merito, sia in ordine alla motivazione ed alla congruità della sanzione adottata. Per questi motivi, la Commissione disciplinare territoriale RESPINGE il ricorso di cui trattasi, disponendo l’incameramento della prescritta tassa di reclamo, che deve essere addebitata alla A.S.D. LIBERTAS BIELLA CARISIO, perché non versata; CONFERMA la squalifica fino al 31/05/08 inflitta all’allenatore D’AMBROGIO Antonio.
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