COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 21/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1) DE SIMONE VINCENZO (PRESIDENTE PRO TEMPORE A.S.D. REAL SAN PAOLO CALCIO) 2) A.S.D. REAL SAN PAOLO CALCIO PROC. N. 219/A-1

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 21/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1) DE SIMONE VINCENZO (PRESIDENTE PRO TEMPORE A.S.D. REAL SAN PAOLO CALCIO) 2) A.S.D. REAL SAN PAOLO CALCIO PROC. N. 219/A-1 Considerato che la Procura Federale con nota 3456/473 del 12.Marzo.2008 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli Artt. 1 comma 1) 4 comma 1) C.G.S. in riferimento all’Art. 40 comma 1) Regolamento L.N.D.; Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 13 Maggio 2008 con inizio alle ore 15.30; Dato atto che alla predetta udienza è presente nessuna delle parti deferite; Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “Ritenere responsabili degli addebiti loro contestati, infliggendo al Sig. DE SIMONE VINCENZO l’inibizione a tutti gli effetti per mesi 3; Alla Società A.S.D. REAL SAN PAOLO CALCIO l’ammenda di Euro 400,00;” Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: nessuna; Visti gli Artt.1 comma 1; 4 comma 1 C.G.S. in riferimento all’art.40 comma 1 Regolamento L.N.D. Ritenuto che : la società deferita e per essa il suo Presidente pro tempore devono rispondere del mancato tesseramento di un tecnico abilitato nella stagione sportiva 2007/2008 DELIBERA: Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: al sig. DE SIMONE VINCENZO (Presidente pro tempore società A.S.D. REAL SAN PAOLO CALCIO) l’inibizione con gli effetti di cui all’art.19 punto 1) lettera h C.G.S., per mesi 3 (tre); alla società A.S.D. REAL SAN PAOLO CALCIO, a titolo di responsabilità diretta, l’ammenda di € 400,00 La presente delibera va notificata alle parti interessate e alla Procura Federale.
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