COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 21/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1) TROVATO GIOVANNI (PRESIDENTE A.S.D. REAL S. VENERINA) 2) A.S.D. REAL S. VENERINA 3) CALI’ GIUSEPPE CARMELO (DIRIGENTE ACC.A.S.D. REAL S. VENERINA) PROC. N. 219/A-3
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 53 del 21/05/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
1) TROVATO GIOVANNI (PRESIDENTE A.S.D. REAL S. VENERINA)
2) A.S.D. REAL S. VENERINA
3) CALI’ GIUSEPPE CARMELO (DIRIGENTE ACC.A.S.D. REAL S. VENERINA)
PROC. N. 219/A-3
Considerato che la Procura Federale con nota 2912/453 del 20.02.2008 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli Artt. 1 comma 1) ex 4 comma 1) e 2) con riferimento all’Art. 40 comma 1) Regolamento L.N.D.;
Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 13 Maggio 2008 con inizio alle ore 15.30;
Dato atto che alla predetta udienza è presente nessuna delle parti deferite;
Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta:
Ritenere responsabili di quanto loro addebitato, infliggendo l’inibizione a tutti gli effetti al Sig. Trovato Giovanni per mesi 3;
Al Sig. Calì Giuseppe l’inibizione per mesi 1;
Alla Società A.S.D. Rel. S. Venerina l’ammenda di Euro 1.000,00;
Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite:
La Società ha prodotto una nota del 12.5.2008 con la quale fa conoscere di non potere essere presente all’udienza;
Riconosce di non aver tesserato un tecnico abilitato dall’inizio del Campionato, rimettendosi al giudizio di questa Commissione Disciplinare;
Ritenuto che la Società deferita e per essa il suo Presidente e il Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra devono, comunque, rispondere della violazione delle norme in materia, giusto quanto previsto dagli Artt. sopra ricordati;
DELIBERA:
Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo:
Al Sig. Trovato Giovanni Presidente A.S.D. Real S. Venerina l’inibizione per mesi 3;
Al Sig. Calì Giuseppe Dirigente accompagnatore della squadra, l’inibizione per mesi 1 agli effetti di cui all’Art. 19 punto 1 lettera h) C.G.S.;
Alla Società A.S.D. Real S. Venerina a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, l’ammenda di Euro 500,00 (cinquecento);
La presente delibera va notificata alle parti interessate e alla Procura Federale.
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