COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 21/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1) AMBROGIO PIETRO (PRESIDENTE NONCHE’ DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE A.S.D. TRE TORRI CITTA’ D’ARTE ) 2) A.S.D. TRE TORRI CITTA’ D’ARTE PROC. N. 219/A-4

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 21/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1) AMBROGIO PIETRO (PRESIDENTE NONCHE’ DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE A.S.D. TRE TORRI CITTA’ D’ARTE ) 2) A.S.D. TRE TORRI CITTA’ D’ARTE PROC. N. 219/A-4 Considerato che la Procura Federale con nota 2915/547 del 20.02.2008 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli Artt. 1 comma 1) 4 comma 1) C.G.S. con riferimento all’Art. 40 comma 1) Regolamento L.N.D.; Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 13 Maggio 2008 con inizio alle ore 15.30; Dato atto che alla predetta udienza è presente il Presidente della Società deferita; Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: Ritenere responsabili di quanto loro addebitato, infliggendo al Sig. Pietro Ambrogio l’inibizione a tutti gli effetti per mesi 2; Alla Società A.S.D. Tre Torri Città D’Arte l’ammenda di Euro 500,00; Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: Il Presidente della Società ha dichiarato e dimostrato di avere tesserato un tecnico abilitato di base sebbene in ritardo; Chiede di tenere conto di quanto sopra nella decisione di questa Commissione Disciplinare; Ritenuto che la Società e per essa il suo Presidente deve rispondere delle violazioni delle norme in materia di cui agli Artt. Sopra ricordati, pur tenendo conto dell’attività in proposito posta in essere; DELIBERA: Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: Al Sig. Ambrogio Pietro (Presidente e Dirigente accompagnatore della squadra) A.S.D. Tre Torri Città D’Arte l’inibizione con gli effetti di cui all’Art. 19 punto 1) lettera h) C.G.S. per mesi 2 (DUE); Alla Società A.S.D. Tre Torri Città D’Arte a titolo di responsabilità diretta l’ammenda di Euro 250,00 (duecentocinquanta); La presente delibera va notificata alle parti interessate e alla Procura Federale.
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