COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 50 del 22/5/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA A.S.D. POPPI CONTRO LA A.S.D. POL. VIRTUS ARCHIANO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE RELATIVA AL CALCIATORE ACCIAI SIMONE (DELIBERA DELLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE C.U. N. 13/E DEL 9.1.2008)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 50 del 22/5/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA A.S.D. POPPI CONTRO LA A.S.D. POL. VIRTUS ARCHIANO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE RELATIVA AL CALCIATORE ACCIAI SIMONE (DELIBERA DELLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE C.U. N. 13/E DEL 9.1.2008) Con reclamo del 30 gennaio 2008, la A.S.D. Poppi ha impugnato la decisione della Commissione Premi di Preparazione con la quale, ai sensi dell’art. 96, comma 3, delle N.O.I.F., essa relcamante è stata condannata al pagamento, in favore della consorella A.S.D. Virtus Archiano del premio di preparazione relativo al calciatore Simone ACCIAI. La Commissione, prescindendo dall’esaminare la rispondenza dell’atto di appello (vergato a mano su di un foglio bianco il cui unico elemento distintico è timbro della Associazione calcistica apposto su tale foglio) ai necessari requisiti di forma dei reclami imposti dall’art. 33 C.G.S., rileva che in ogni caso il gravame è infondato. E difatti con un unico succinto motivo di doglianza, la A.S.D. Poppi lamenta che il ricorso presentato dinanzi alla Commissione Premi di Preparazione dalla A.S.D. Virtus Archiano sarebbe stato inammissibile perché non preceduto da una formale richiesta di pagamento del premio. Tale doglianza è totalmente priva di pregio. Invero, il ricorso delineato dall’articolo 96 delle N.O.I.F. (segnatamente dal comma 3 del predetto articolo) per il riconoscimento del premio di preparazione, non prevede come condizione di precedibilità una previa diffida – ovvero diversa forma di comunicazione pa parte del soggetto richiedente, nei confronti della società tenuta alla corresponsione del premio. Difatti, la norma in esame (comma 1) si limita a stabilire che se la corresponsione del premio non viene “direttamente regolata tra le parti”, alle società aventi diritto è riservata la facoltà di ricorrere in primo grado alla Commissione Premi di Preparazione. Emerge da quanto precede che, se da un lato la A.S.D. Poppi era tenuta al pagamento del premio sin dal momento in cui ha tesserato il calciatore con vincolo pluriennale, dall’altro la A.S.D. Virtus Archiano non aveva alcun obbligo di formalizzare una preventiva richiesta di corresponsione del premio prima di adire la Commissione Premi di Preparazione. Mancanza di richiesta preventiva che, tutt’al più potrebbe rilevare in relazione all’obbligo di pagamento della penale, rilievo che tuttavia non solo non è stato dedotto, ma che neppure ricorre nel caso di specie, posto che l’A.S.D. Poppi non ha provveduto al pagamento del premio di preparazione in favore della consorella A.S.D. Virtus Archiano ne a seguito della proposizione del ricorso in prime cure, ne a seguito della successiva delibera della Commissione Premi di Preparazione. Tutto quanto sopra premesso LA COMMISSIONE VERTENZE ECONOMICHE Rigetta l’appello della A.S.D. Poppi e ordina per l’effetto incamerarsi la tassa di reclamo.
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