COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 50 del 22/5/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 261 – stagione sportiva 2007/08 Reclamo proposto dall’A.S. Salviano Calcio avverso la decisione del G.S.T. Livorno che ha squalificato il sig. Cecchini Andrea fino al 12.04.2012. C.U. n° 39 del 16.04.2008.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 50 del 22/5/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 261 – stagione sportiva 2007/08 Reclamo proposto dall’A.S. Salviano Calcio avverso la decisione del G.S.T. Livorno che ha squalificato il sig. Cecchini Andrea fino al 12.04.2012. C.U. n° 39 del 16.04.2008. Il Giudice Sportivo Territoriale di Livorno squalificava il sig. Cecchini Andrea fino al 12.04.2012 poiché dopo la notifica dell’espulsione di un calciatore della società Salviano, si creava una mischia attorno al D.G., e il Cecchini facendosi largo fra i propri compagni prendeva per il braccio il D.G. strattonandolo ripetutamente con forza e nel contempo lo offendeva e minacciava. Successivamente si portava alle spalle del D.G. e lo colpiva con un forte calcio all’anca destra procurandogli un intenso dolore per circa dieci minuti e con minore intensità per l’intera giornata. A fine gara entrava debitamente nello spogliatoio del D.G. reiterando le offese e le minacce. Il fatto accadeva nel corso della gara Stagno – Salviano del 12.04.2008. Avverso detto provvedimento proponeva sintetico reclamo la società sportiva la quale, pur ammettendo lo strattonamento, negava il calcio al D.G.. La reclamante contestava anche la possibilità dell’arbitro di individuare il Cecchini quale presunto autore del gesto contestato. Conclude con la richiesta di riduzione della sanzione inflitta. Nel supplemento di rapporto richiesto da questo Collegio ai fini istruttori, l’arbitro precisa il modo con cui ha individuato il Cecchini, confermando la dinamica di quanto già indicato. In particolare evidenzia come il tesserato non fosse perfettamente di spalle, ma alla sua estrema destra, e che fosse il solo calciatore che si era portato in tale posizione vicino a lui. Osserva questa Commissione Disciplinare come non vi sia alcun dubbio sulla dinamica degli eventi; la società, nel difendersi, non porta elementi nuovi e concreti che possano in qualche modo fornire una diversa chiave di lettura degli atti di gara. Sull’entità della sanzione, invece, questo Collegio evidenzia come essa appaia particolarmente gravosa se rapportata con quanto accaduto. Non vi è dubbio che il Cecchini si sia reso protagonista di un deprecabile gesto violento (o meglio, due gesti violenti) nei confronti dell’arbitro. E’ anche vero, però, che la natura di tali gesti – si ribadisce – gravi e da condannare, debba essere valutata con equità e conformità con altri episodi analoghi, cercando di graduare la sanzione all’interno dell’arco temporale massimo comminabile in sede di giustizia sportiva. Il gesto del Cecchini ha causato conseguenze minime e momentanee, e di per sé, probabilmente, non aveva potenzialità particolarmente dannose nei confronti dell’arbitro (si pensi a questo episodio paragonato ad altri fatti gravi come uno schiaffo o un pugno, con o senza conseguenze, o a calci verso altre parti del corpo, ecc.). Si ritiene, pertanto, per le ragioni fin qui esposte, che l’entità della sanzione inflitta debba essere ricalibrata alla luce dei sopracitati elementi, pur mantenendola afflittiva e di una durata importante. P.Q.M. La Commissione Disciplinare, in accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al Cecchini Andrea a due anni; dispone la restituzione della tassa.
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