COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 50 del 22/5/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE 257 – stagione sportiva 2007/08 Reclamo della S.S. Resco Reggello avverso la decisione del G.S.T. che ha squalificato il calciatore Focardi Enrico fino al 17/11/2008. C.U. n. 44 del 17/04/08.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 50 del 22/5/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE 257 – stagione sportiva 2007/08 Reclamo della S.S. Resco Reggello avverso la decisione del G.S.T. che ha squalificato il calciatore Focardi Enrico fino al 17/11/2008. C.U. n. 44 del 17/04/08. Per aver spinto ripetutamente l’arbitro ed aver pronunciato una frase offensiva, il calciatore in oggetto veniva espulso dal terreno di gioco. Dopo la notifica del provvedimento il giocatore si toglieva la fascia di capitano e la lanciava verso il D.G, persistendo nel contegno ingiurioso. Per tale condotta veniva squalificato per sette mesi, sanzione aggravata in quanto capitano. Avverso la decisione del G.S. propone reclamo la società del Resco Reggello, la quale ammette le frasi offensive ed il lancio della fascia di capitano ma nega decisamente le spinte. A tal fine la reclamante afferma che il proprio tesserato si era avvicinato all’arbitro per protestare, circa la convalida di una rete delle squadra avversaria,ma tenendo le mani dietro la schiena. La società sostiene che, probabilmente, il D.G. sia stato spinto da qualche altro calciatore in quanto, nella concitazione del momento, quasi tutta la squadra del Reggello era intorno al D.G. Per tale motivo chiede una riduzione della sanzione e di essere ascoltata dalla C.D. In data 16/05/2008 compariva davanti a questa C.D. il sig. Bigazzi Paolo in qualità di rappresentante della reclamante, come da regolare delega agli atti. Al rappresentante della società veniva data lettura del supplemento di rapporto gara, dove l’arbitro confermava quanto già descritto nel rapporto gara, dichiarandosi certo di essere stato spinto per ben due volte dal giocatore in questione. Il rappresentante della reclamante ribadiva che il calciatore non si era reso responsabile delle spinte nei confronti del D.G. Questa Commissione Disciplinare esaminati gli atti di gara e sentita la parte, ritiene i fatti ascritti al calciatore assolutamente provati. Si perviene a tale conclusione sia perché confermata dal D.G, ma anche per l’estrema genericità della difesa,laddove non viene fornita alcuna indicazione circa l’identificazione del responsabile delle spinte. Appare congrua anche la sanzione espressa dal G.S. P.Q.M. Questa C.D. respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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