COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 50 del 22/5/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale ESORDIENTI 225/ stagione sportiva 2007/08 Gara Belmonte – Scandicci (2-1) del 1/3/08. Campionato Esordienti. In C.U.n.35 del 5/3/08 D.P.Fi.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 50 del 22/5/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale ESORDIENTI 225/ stagione sportiva 2007/08 Gara Belmonte – Scandicci (2-1) del 1/3/08. Campionato Esordienti. In C.U.n.35 del 5/3/08 D.P.Fi. Reclama la società Scandicci avverso la sanzione pecuniaria di €. 600,00 comminata dal G.S. in quanto “Durante il 3° tempo un gruppo di propri tifosi urlava verso il D.G. frasi offensive e dal contenuto razzista. A fine gara lo stesso gruppo di sostenitori si posizionava dietro la ringhiera di recinzione e continuava ad offendere il D.G.il quale poteva lasciare l’impianto di gioco solo con l’intervento dei Carabinieri e sotto scorta dei dirigenti della squadra locale”. La reclamante non contesta i fatti deplorando e condannando il comportamento dei propri sostenitori, tuttavia non concorda con il testo del rapporto arbitrale ove si sostiene che il D.G. ha potuto abbandonare l’impianto solo con l’intervento dei CC. Chiede di essere udita e conclude per una riduzione della sanzione. All’udienza del 16/05/08 il rappresentante della società reclamante (il quale ha dichiarato di non essere stato presente ai fatti) ha confermato sostanzialmente il testo del reclamo. La C.D.T.T. così decide. Il reclamo è infondato e deve essere respinto. I fatti, oggetto della sanzione, non sono stati posti in contestazione e le dichiarazioni rese dall’arbitro non sono da porre in discussione in quanto costituiscono prova privilegiata così come disposto dall’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. Esaminando la disposizione normativa dello stesso codice, contenuta nell’art. 11 commi 1 e 3 si evince che il G.S. ha correttamente modulato la sanzione che, per le sole frasi discriminatorie, prevede, per le categorie dilettanti e settore giovanile, una sanzione pecuniaria minima di €.500,00. Da quanto esposto si può senza dubbio affermare che l’entità della sanzione è corretta in ordine ai fatti ascritti. P.Q.M. La C.D.T.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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