COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 29/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VIRTUS MONTESILVANO COLLE AVVERSO LA INIBIZIONE FINO AL 30.6.2010 INFLITTA DAL G.S. AL PRESIDENTE TIBERI VINCENZO IN RELAZIONE ALLA GARA MONTESILVANO / CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO DISPUTATA IL 13/4/08 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “E” (C.U. n° 52 DEL 17/4/08).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 29/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VIRTUS MONTESILVANO COLLE AVVERSO LA INIBIZIONE FINO AL 30.6.2010 INFLITTA DAL G.S. AL PRESIDENTE TIBERI VINCENZO IN RELAZIONE ALLA GARA MONTESILVANO / CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO DISPUTATA IL 13/4/08 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “E” (C.U. n° 52 DEL 17/4/08). Con appello ritualmente propostola società A.S.D. VIRTUS MONTESILVANO COLLE ha impugnato il provvedimento di cui sopra, adottato dal G.S. per avere, il Tiberi, dopo essere stato allontanato dall’arbitro per ingiurie e minacce, lanciato nei suoi confronti una pietra di piccole dimensioni, dopo essersi posizionato sugli spalti, reiterando le ingiurie e le minacce. Ha dedotto l’appellante che, in realtà, né il Tiberi, né altre persone presenti sugli spalti avevano lanciato delle pietre all’indirizzo del direttore di gara, mentre lo stesso si era effettivamente reso responsabile del comportamento ingiurioso addebitatogli determinato dalla decisione ingiustificata di sospendere anzitempo la gara. L’arbitro della gara, in sede di supplemento e sentito a chiarimenti, pur confermando la circostanza delle ingiurie e delle gravi minacce ricevute dal Tiberi ha precisato che la sensazione di avere individuato quale responsabile del lancio della piccola pietra era stata determinata dal fatto che alzando gli occhi verso l’alto dopo essere stato colpito, aveva visto il Tiberi che sorrideva in maniera sarcastica, tanto da avere dedotto da simile atteggiamento che questi potesse essere il responsabile del gesto. Osserva la Commissione che, alla luce delle precisazioni fornite dal direttore di gara anche in sede di comparizione, non risulta con appagante certezza che il Tiberi si sia reso effettivamente responsabile del lancio del pietrisco, in quanto, come confermato dallo steso direttore di gara, sugli spalti si trovavano altri spettatori con la conseguenza che la mera deduzione effettuata dallo stesso non può equivalere a prova certa della responsabilità del Tiberi che deve, pertanto, rispondere solo delle gravi ingiurie e minacce contestategli ed ammesse. Appare, pertanto, equo a parere di questa Commissione ridurre la sanzione inflitta fino al 30.9.2008. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la sanzione inflitta al Sig. Tiberi Vincenzo fino al 30.9.2008, disponendo accreditarsi la tassa d’appello, ove addebitata.
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