COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 146 DEL 27 MAGGIO 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 199 della società POL. SALICE 2004 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°48 del 07.05.2008 (Squalifica calciatore IURMANO’ Giuseppe fino al 07.052011, squalifica calciatore MINUTOLO Giuseppe fino al 07.05.2010).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 146 DEL 27 MAGGIO 2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO N. 199 della società POL. SALICE 2004
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al
Comunicato Ufficiale n°48 del 07.05.2008 (Squalifica calciatore IURMANO’ Giuseppe fino al 07.052011, squalifica calciatore
MINUTOLO Giuseppe fino al 07.05.2010).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
RILEVA
La reclamante si duole delle squalifiche in epigrafe ma il ricorso è stato trasmesso oltre i termini stabiliti dal Codice di Giustizia
Sportiva all’articolo 44 punto 4 (I ricorsi di secondo grado devono essere proposti alla Commissione disciplinare entro il settimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende
impugnare”).
Nel caso che occupa la reclamante ha trasmesso il reclamo – avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n° 48 del
7.05.2008, pubblicato e affisso in pari data - con lettera raccomandata del 17.5.2008.
Il reclamo è pertanto viziato e va dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa.
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