COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 106 del 22 maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO CRUSADERS NOCERA SUPERIORE – GARA COLLINA SUD / CRUSADERS NOCERA SUPERIORE DEL 26.4.2008 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 106 del 22 maggio 2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO CRUSADERS NOCERA SUPERIORE – GARA COLLINA SUD / CRUSADERS NOCERA
SUPERIORE DEL 26.4.2008 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che lo stesso è parzialmente fondato. La reclamante si
duole dell’eccessiva sanzione comminata dal G.S.T. nei confronti del calciatore sig. Marrazzo Salvatore e
chiede una riduzione della stessa su una diversa ricostruzione di quanto accaduto nelle gara oggetto del
reclamo. Invero, dal referto arbitrale, fonte privilegiata di prova, pur essendo descritto in maniera chiara e
puntuale il comportamento scorretto ed antisportivo tenuto dal suindicato calciatore, non si evince
l’aggravante della rissa, provocata, secondo la ricostruzione dei fatti del Giudice di prime cure, dal sig.
Marrazzo medesimo. Una più attenta lettura del referto indica, invece, che a seguito dello schiaffo inferto
dal sig. Marrazzo ad un avversario, i calciatori entrati sul terreno di gioco erano intenti a sedare gli animi e
che solo due calciatori venivano alle mani tra loro. Pertanto, in relazione al contesto descritto dall’arbitro, gli
eventi non possono configurarsi come rissa e, dunque, la sanzione a carico del suddetto calciatore va
commisurata esclusivamente alla grave condotta sopra descritta e deve essere ricondotta ad equità. P.Q.M.
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F.I.G.C. – L.N.D. – C.R. Campania – Comunicato Ufficiale n. 106 del 22 maggio 2008 Pagina 2704
DELIBERA
in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società reclamante, di ridurre la squalifica a
carico del calciatore Marrazzo Salvatore, della società Crusaders Nocera S., fino al 25.08.2008; nulla
dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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