COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 106 del 22 maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO P.M.S. BELLIZZI RECLAMO PICCIOLA GARA PICCIOLA / P.M.S. BELLIZZI DEL 09.3.2008 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 106 del 22 maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO P.M.S. BELLIZZI RECLAMO PICCIOLA GARA PICCIOLA / P.M.S. BELLIZZI DEL 09.3.2008 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letti i reclami, dispone la riunione degli stessi per connessione oggettiva, in quanto trattasi di provvedimenti adottati dal G.S.T. in relazione alla medesima gara. La società PMS Bellizzi chiede la revisione della decisione presa in prime cure adducendo, tra i motivi del reclamo, l’inidoneità della struttura sportiva a garantire la sicurezza e l’assenza di misure d’ordine, circostanze che avrebbero entrambe influito sul corretto svolgimento della gara. Inoltre, la reclamante ha asserito, altresì, di aver subito “tremende minacce” da parte di “tutti”, concludendo, pertanto, per l’applicazione dell’art. 17, comma 1, C.G.S. Al fine di configurare la responsabilità della società Picciola, questa Commissione ritiene di valutare i fatti evidenziati dalla reclamante in relazione alla loro concreta attitudine ad influenzare il regolare svolgimento della gara. In particolare, la mancanza delle forze dell’ordine e di protezione adeguata del terreno di giuoco, delle quali è stato dato riscontro nel referto arbitrale, possono essere soltanto potenzialmente idonee ad alterare la corretta effettuazione del gioco, giacché da sole non possono essere determinanti, se non accompagnate da ulteriori situazioni capaci di incidere effettivamente sulla gara. Nella fattispecie, l’arbitro, dichiarando nel suo referto che “gli spiriti erano accesi, ma corretti” e che non era occorso alcun incidente, fa ragionevolmente ritenere che l’incontro di cui trattasi sia stato disputato senza alcuna incidenza sulla sua regolarità. V’è da dire, altresì, che questa Commissione ha ritenuto rilevanti, ai fini del rigetto del reclamo, anche le dichiarazioni rese dall’arbitro in data 9.04.2008, che escludono categoricamente le asserite minacce di morte, rivolte verso la società P.M.S. Bellizzi. Relativamente al reclamo presentato dalla società Picciola, v'è da dire che la sanzione inflitta dal G.S.T. nei confronti del calciatore Villecco Alfredo, è proporzionata ed equa, alla luce della condotta assunta dal predetto calciatore e della precisa e non contraddittoria descrizione dell'episodio, da parte del direttore di gara nel suo referto. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo della società PMS Bellizzi e della società Picciola; di confermare il rsultato di 0-0 della gara de qua; di confermare la squalifica fino al 30.06.2008, a carico del calciatore Villecco Alfonso, della società Picciola; dispone addebitarsi le rispettive tasse reclamo, non versate, sul conto di entrambe le società reclamanti.
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