COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 106 del 22 maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO JUVENTUS BOSCOREALE – GARA LETTERE / JUVENTUS BOSCOREALE DEL 27.042008 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 106 del 22 maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO JUVENTUS BOSCOREALE – GARA LETTERE / JUVENTUS BOSCOREALE DEL 27.042008 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI La .C.D.T., letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Juventus Boscoreale, nei termini abbreviati per le ultime quattro giornate e per gli spareggi dei Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a Undici e di Calcio a Cinque Maschile e Femminili) della L.N.D., rileva che il reclamo medesimo è infondato. Invero, esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, nonché verificata la certificazione dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, rileva, in ordine alla posizione, agli effetti del tesseramento, dei calciatori (che la società reclamante assume abbiano partecipato alla gara in posizione irregolare), che è emersa la posizione regolare dei calciatori Gargiulo Gaetano, nato il 4.07.1975 (tesserato dal 12.11.2007), Spagnoletta Luigi, nato il 13.01.1979 (tesserato dal 14.11.2007), Sorrentino Pietro, nato il 10.12.1985 (tesserato dal 12.11.2007) e Maresca Dario, nato il 22.07.1984 (tesserato dal 14.11.2007). Essi, invero, risultano tutti tesserati, da data antecedente rispetto al giorno di disputa della gara, a favore della società Lettere. P.Q.M. DELIBERA di respingere il reclamo della società Juventus Boscoreale; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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