COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 111 del 29 maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO MARTIRI CALCIO – GARA ROCCO PASCUCCI / MARTIRI CALCIO DEL 17.02.2008 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 111 del 29 maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO MARTIRI CALCIO - GARA ROCCO PASCUCCI / MARTIRI CALCIO DEL 17.02.2008 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, constatata l’assenza della società, che aveva prodotto rituale richiesta di audizione, ne rileva l’infondatezza. Va preliminarmente dichiarato il non luogo a procedere, in ordine alle sanzioni irrogate dal G.S.T. a carico del sig. Lo Conte Severino e dei calciatori Bruno Mirko, Puorro Diego e Sabatino Marco, in quanto, come dall’art. 45, comma 3, lettere a) e b), C.G.S., esse (squalifiche fino a due giornate per i nominati calciatori ed inibizione inferiore ad un mese per il dirigente) non sono impugnabili in alcuna sede. Per quanto attiene alle doglianze relative alle sanzioni irrogate all’altro dirigente, sig. Riccio Roberto, nonché all’altro calciatore, Costanzo Nicola, questa Commissione rileva come i comportamenti che hanno determinato le sanzioni siano particolarmente gravi, anche perché reiterati e proseguiti anche al termine della gara. Ad avviso di questa C.D.T., dunque, le sanzioni inflitte dal G.S.T. al Riccio Roberto ed al Costanzo Nicola, devono considerarsi adeguate e proporzionate all’effettiva gravità delle infrazioni rispettivamente commesse e devono, pertanto, essere confermate. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare il non luogo a procedere in ordine alle sanzioni disciplinari a carico del sig. Lo Conte Severino e dei calciatori Bruno Mirko, Puorro Diego e Sabatino Marco; di rigettare il reclamo in ordine alle sanzioni disciplinari a carico di Riccio Roberto e Costanzo Nicola; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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