COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 111 del 29 maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO CITTÀ DI PASTORANO – GARA AZTECA DRAGONI / CITTÀ DI PASTORANO DEL 10.05.2008 – CALCIO A CINQUE – SERIE D
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 111 del 29 maggio 2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO CITTÀ DI PASTORANO – GARA AZTECA DRAGONI / CITTÀ DI PASTORANO DEL
10.05.2008 – CALCIO A CINQUE – SERIE D
La C.D.T, letto il reclamo, in via preliminare ne rileva l’inammissibilità, essendo stato esso proposto dalla
società Città di Pastorano in violazione dei termini abbreviati per le ultime quattro giornate dei Campionati
Regionali e Provinciali di Calcio a undici e Calcio a Cinque della Lega Nazionale Dilettanti, così come
statuiti dal C.U. n. 67/A della F.I.G.C., pubblicato in allegato al C.U. n. 74 del 28.02.2008 del C.R.
Campania. Invero, i richiamati termini abbreviati prescrivono che il reclamo medesimo debba pervenire, o
essere depositato (a mezzo fax, a mano, o con altro mezzo idoneo), presso il C.R. Campania, entro le ore
12,00 del secondo giorno successivo alla data del Comunicato Ufficiale, sul quale sono state pubblicate le
decisioni del Giudice Sportivo, che la società reclamante abbia inteso impugnare, con contestuale invio –
sempre nel predetto termine, ma esclusivamente nell’ipotesi che la finalità del reclamo si individui nella
richiesta di modifica del risultato acquisito sul campo – di copia alla società controparte. Il reclamo in
esame, viceversa, è stato formalizzato con raccomandata postale in data 17.05.2008 ed è pervenuto a
questa C.D.T., mediante recapito postale, in data 19.05.2008. La conseguenziale declaratoria di
inammissibilità preclude l’esame del reclamo nel merito, nel rispetto di quanto statuito dal Codice di
Giustizia Sportiva all’art. 33, commi 5 ed 11. P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della
società Città di Pastorano.
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