COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul (1) Comunicato Ufficiale N°47 del 28/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO- Coppa Prov. di Rimini 235 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.MULAZZANO 82 avverso squalifica per 2 giornate calc. COCCI FABIO e NERI FABIO, per 4 giornate calc.RENZI RAIMONDO, al 31.12.2010 calc.MARZIALI DANILO ed al 12.5.2008 all.MUCCIOLI FABIO delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 39 del 17.4.2008 gara MULAZZANO – SANTAGATESE del 9.4.2008

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul (1) Comunicato Ufficiale N°47 del 28/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO- Coppa Prov. di Rimini 235 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.MULAZZANO 82 avverso squalifica per 2 giornate calc. COCCI FABIO e NERI FABIO, per 4 giornate calc.RENZI RAIMONDO, al 31.12.2010 calc.MARZIALI DANILO ed al 12.5.2008 all.MUCCIOLI FABIO delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 39 del 17.4.2008 gara MULAZZANO – SANTAGATESE del 9.4.2008 L’A.S.MULAZZANO 82 ricorre “avverso referto comunicato n. 39 del 17.4.2008 dianzi tutto “scusandosi per gli atteggiamenti scorretti e poco nobili dei propri giocatori e sostenitori, anche se precisa che ogni azione è spesso determinata da una o più azioni precedenti, che hanno esasperato la situazione stessa”. Aggiunge, poi, che : 1) dopo la segnatura di una rete da parte della squadra avversaria, in evidentissimo fuori gioco, la “partita è completamente cambiata ed è sfuggita alla direzione dell’arbitro che, in preda ad una sorta di frenesia, fischiava quasi a caso in qualsiasi occasione, creando disorientamento ad entrambe le squadre”; 2) “per correttezza, nulla è in grado di eccepire sull’accaduto tra il direttore di gara ed i giocatori sig.RENZI RAIMONDO e sig.NERI FABIO, non perché li ritenga colpevoli, ma in quanto nessun dirigente o altri compagni ha assistito agli eventi e non è in grado di riferire circa le frasi offensive eventualmente dette dai giocatori stessi”; 3) “l’all.MUCCIOLI FABIO viene allontanato dall’arbitro per proteste, solo per aver chiesto spiegazioni”; 4) “in seguito alla richiesta di nostre spiegazioni, il calc.MARZIALI DANILO ci ha confermato che il contatto con l’arbitro c’è stato, ma si è trattato solo di un incidente in quanto il direttore di gara, in mezzo a un nugolo di giocatori e volendo attrarre la sua attenzione andava verso lo stesso e, nel tentativo di fermarlo, gli toccava il volto senza alcuna intenzione di recargli danno”. Chiede una consistente riduzione delle squalifiche comminate. La Commissione, - premesso che le sanzioni a carico dei calc.COCCI e NERI e dell’all.MUCCIOLI non vengono prese in esame, trattandosi di provvedimenti non impugnabili, ai sensi dell’art.46 comma 3 del C.G.S., dichiarando, conseguentemente, il reclamo relativo alle stesse inammissibile; - visti gli atti ufficiali; - dato atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che, al termine della gara : 1) mentre stava avviandosi verso gli spogliatoi, il calc.MARZIALI, avvicinatoglisi, gli rivolgeva una frase offensiva ed allungando il braccio, con la mano, lo graffiava al viso; allontanato da alcuni giocatori avversari, si divincolava e lo graffiava ancora al viso per due volte, procurandogli bruciore, venendo poi allontanato definitivamente; 2) nei pressi dello spogliatoio, il calc.RENZI gli rivolgeva una frase di contenuto offensivo e razzista. Perdurando il bruciore al viso, lasciato l’impianto, l’arbitro si recava al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Rimini ove gli venivano riscontrate “escoriazioni superficiali al volto”, con 3 giorni di prognosi s.c.; - considerato che dalla esperita istruttoria, relativamente al calc.MARZIALI, non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado; - visto l’art.11 comma 2 del C.G.S. in relazione al comportamento del calc.RENZI, d e l i b e r a di aumentare a 5 le giornate di squalifica del calc.RENZI RAIMONDO e di confermare la squalifica al 31.12.2010 del calc.MARZIALI DANILO, fermi restando gli altri provvedimenti a carico dei calc.COCCI FABIO e NERI FABIO e dell’all.MUCCIOLI FABIO. Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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