COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 67 DEL 22.05.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 1) RECLAMO della A.S.D. LIGNANO (Campionato Regionale Juniores) in merito alle sanzioni assunte dal G.S.R. in esito alla gara di Finale San Luigi Calcio – Lignano del 07.05.08 (in c.u. 62 del 09.05.08).

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 67 DEL 22.05.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 1) RECLAMO della A.S.D. LIGNANO (Campionato Regionale Juniores) in merito alle sanzioni assunte dal G.S.R. in esito alla gara di Finale San Luigi Calcio - Lignano del 07.05.08 (in c.u. 62 del 09.05.08). Con tempestivo reclamo la A.S.D. LIGNANO impugnava la delibera assunta dal G.S.R. afferente alla ammenda di euro 150 a carico della Società, che il G.S.R. così motivava: “perché, dopo la fine della gara, sette – otto propri calciatori si dirigevano verso la zona in cui si trovavano i sostenitori della squadra avversaria ed indirizzavano nei loro confronti insulti blasfemi, frasi provocatorie e gesta offensive (responsabilità oggettiva)”; nonché la squalifica rispettivamente per tre e due gare effettive a carico dei calciatori REDZEPI Orhan e SANTOVITO Aniello, il primo perché “dopo la fine della gara, si dirigeva verso alcuni giocatori avversari spingendoli ed insultandoli; perché, successivamente, assieme a sette – otto compagni di squadra (non identificati dall’arbitro perché non indossavano la maglia) si dirigeva verso la zona in cui si trovavano i sostenitori della squadra avversaria ed indirizzava nei loro confronti insulti blasfemi, frasi provocatorie e gesta offensive”; il secondo perché, “dopo la fine della gara, reagiva nei confronti di un giocatore avversario, spingendolo ed insultandolo”. Il provvedimento di espulsione è stato notificato al momento della riconsegna dei documenti e del rapportino di fine gara. Il Presidente della C.D.T., in forza dei poteri istruttori riconosciuti dal C.G.S. aveva preliminarmente sentito il direttore di gara apprendendo il tenore dei gesti offensivi e delle frasi intimidatorie di cui si sono resi protagonisti il calciatore REDZEPI e i suoi compagni di squadra. Il Presidente della Società, sentito a sua richiesta, ha cercato di sminuire la portata dei fatti avanti alla C.D.T.. La C.D.T. osserva: quanto al calciatore SANTOVITO, il reclamo è inammissibile perché a norma dell’art. 45/3 a) C.G.S. la squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara non è impugnabile; quanto alla squalifica del calciatore REDZEPI e alla ammenda, il reclamo va respinto perché infondato. Infatti, la tesi della reclamante non può essere accolta perché la Società si è limitata a negare la verità dei fatti, come riportata nella verbalizzazione dell’arbitro, riducendo la portata degli accadimenti, senza sorreggere la propria tesi con argomenti ammissibili. Vige sempre il principio portato dall’art. 35/1 C.G.S., secondo il quale nei procedimenti in ordine alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare “i rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. P.Q.M. La C.D.T. FVG, relativamente alla squalifica del calciatore SANTOVITO Aniello dichiara inammissibile il reclamo; respinge il reclamo avverso la squalifica del calciatore REDZEPI Orhan e avverso la ammenda comminata alla Società. Dispone l’addebito della tassa reclamo.
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