COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 67 DEL 22.05.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 2) RECLAMO della A.S.D. VIRTUS CORNO (Torneo Esordienti Girone G) in merito alle sanzioni assunte dal G.S.T. Delegazione di Udine in esito alla gara Ancona – Virtus Corno del 30.04.08 (in c.u. 38 del 07.05.08 Del. Udine).

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 67 DEL 22.05.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 2) RECLAMO della A.S.D. VIRTUS CORNO (Torneo Esordienti Girone G) in merito alle sanzioni assunte dal G.S.T. Delegazione di Udine in esito alla gara Ancona – Virtus Corno del 30.04.08 (in c.u. 38 del 07.05.08 Del. Udine). La Società, con diffuse ed articolate argomentazioni, ribadite nel corso dell’audizione richiesta, ricorreva avverso i seguenti provvedimenti: squalifica fino al 31.05.2008 dei calciatori PUNTAR Manuel e LIBRI Cristian squalifica fino al 15.06.2008 del calciatore HOTI Edison squalifica fino al 30.06.2008 del calciatore PETRICCIONE Jacopo squalifica fino al 31.07.2008 del sig. PETRICCIONE Vito (allenatore) inibizione fino al 31.07.2008 al sig. PUNTAR Massimiliano (dirigente acc.uff.) ammenda di € 150,00 a carico della Società medesima sostenendo che sono da ritenersi eccessivi in relazione alla reale natura e portata dei fatti avvenuti sul campo; che i fatti non hanno trovato fedele riscontro nel contenuto del referto arbitrale e che sono stati mal interpretati dal primo Giudice. In particolare, la ricorrente contestava la fondatezza dei provvedimenti perché riferiti a comportamenti che il Dirigente Arbitro (in seguito indicato “D.A.”) non aveva ritenuto di sanzionare nel corso della gara. La Società contestava inoltre la legittimità dell’integrazione del referto redatto dal direttore di gara al quale imputava “mancanza di terzietà” essendo Dirigente della squadra avversaria; contestava altresì la inesistenza dell’integrazione (o “supplemento”) di referto arbitrale rimarcando come lo stesso portasse la data del 30 maggio 2008 (successiva alla pubblicazione dei provvedimenti) e come non fosse stato sottoscritto dal Dirigente Accompagnatore della stessa reclamante, che si era rifiutato di firmarlo. L’ASD VIRTUS CORNO allegava le dichiarazioni scritte di due testimoni e concludeva chiedendo, in primis, l’annullamento di tutti i provvedimenti adottati “per carenza di motivazione e perché decisi sulla base di atto di gara formalmente e giuridicamente inesistente” e, in subordine “riformare ogni singola sanzione perché palesemente e del tutto sproporzionata ai fatti, riducendole congruamente”. Prima dell’udienza giungeva via fax il 12.05.08 dichiarazione del medesimo PETRICCIONE che dava una propria versione dei fatti, adombrando una refertazione mirata dell’arbitro ma confermando, tra l’altro, la sua resistenza ad uscire dal terreno di giuoco, indebitamente invaso nell’occasione dell’espulsione, e affermando di aver avuto con l’arbitro “un altro acceso diverbio” dopo la gara, all’atto della restituzione dei cartellini. Il reclamo, pervenuto in C.R. il terzo giorno dopo la pubblicazione in c.u. è tempestivo perché la disposizione del Presidente Federale in ordine alla abbreviazione dei termini di reclamo (in c.u. 67/A FIGC) non è applicabile ai procedimenti afferenti al “torneo” Esordienti, essendo espressamente indirizzata ai “campionati regionali e provinciali della L.N.D.”, con implicita esclusione, in particolare, del “Torneo” esordienti; ragion per cui nel caso concreto vige l’ordinario termine di sette giorni. Questa Commissione preliminarmente ricorda che le funzioni arbitrali svolte dal Dirigente di Società sono equiparate a quelle dell’arbitro federale a tutti gli effetti, per cui il contenuto del suo referto costituisce fonte privilegiata di giudizio (cfr. per un precedente di questa C.D.T. il c.u. n. 41 del 14.02.08). Va ricordato inoltre che è compito del Giudice Sportivo quello di sanzionare i provvedimenti disciplinari adottati dall’arbitro nel corso della gara e riportati nel suo rapporto. Non sono ammissibili le dichiarazioni testimoniali richieste e prodotte dalla reclamante, in quanto contrastanti con la descrizione dell’arbitro. La stessa dichiarazione 12.05.08 del sig. PETRICCIONE non può trovare rilevanza per quanto egli intenda, con quello scritto, contraddire la refertazione arbitrale. Le allegazioni di precedenti decisioni per fatti asseritamente analoghi, effettuate dalla Società in sede di udienza, non risultano in nessun caso decisive perché tutte sostanzialmente diverse dal caso concreto trattato. Il supplemento (o, meglio, “integrazione”) di referto è stato contestato dalla ricorrente perché porta in calce la data del 30 maggio 2008. Ciò appare essere un evidente errore materiale poiché trattasi di data a divenire e perché il D.A. ha premesso di aver redatto quel documento in quanto il referto “…messo a disposizione del Comitato Provinciale è insufficiente per descrivere quanto accaduto”; la data in cui è stato redatto deve pertanto intendersi il 30 aprile 2008, data stessa della gara e del rapporto arbitrale; e l’atto è pienamente valido, salva la mera correzione materiale dell’evidente lapsus. Dalla lettura di referto arbitrale ed integrazione si evince che: - un solo calciatore è stato ammonito nel corso della gara: non per proteste ma per simulazione di fallo; - un solo calciatore (HOTI Edison) è stato espulso, alla fine del terzo tempo, per aver usato un linguaggio gravemente offensivo nei confronti dell’arbitro; - l’allenatore PETRICCIONE Vito è stato espulso per i fatti parzialmente descritti in motivazione dal G.S.T.; dopo la fine della gara ha minacciato l’arbitro di denuncia e si è reso protagonista di ulteriori proteste (“altro acceso diverbio”, afferma lui stesso); - l’accompagnatore ufficiale PUNTAR Massimiliano durante la gara non ha fatto nulla per placare gli animi né per agevolare la regolare ripresa del giuoco, anzi ha partecipato alle plateali e corali proteste; dopo la fine della gara si è rifiutato di firmare il referto come avrebbe “dovuto” (e non “potuto”) fare, magari apportando in calce tutte le riserve e osservazioni che riteneva opportuno; ha poi consegnato all’arbitro una dichiarazione scritta con la quale si riservava di firmarlo “davanti ad un rappresentante della FIGC di Udine” ed esprimeva alcune considerazioni irriguardose e ingiuriose nei confronti dell’arbitro, il quale a parer suo avrebbe fischiato “a senso unico” e scritto delle “menzogne” a referto; il calciatore PETRICCIONE Jacopo ben dopo la fine della gara, salendo in macchina ha rivolto all’arbitro il dito medio della mano alzato; la squadra della VIRTUS CORNO non ha salutato il pubblico né gli avversari e, entrata negli spogliatoi, ha iniziato un continuo, incessante urlare e sbeffeggiare verso l’arbitro con urla “venduto, venduto”, battendo con pugni e calci le pareti verso lo spogliatoio dell’arbitro; altri giovani calciatori, a fine gara e successivamente, hanno offeso l’arbitro, senza che questi riuscisse a identificarli. Dalla lettura congiunta del referto e della sua integrazione, si evince: - che per tutta la durata della gara le decisioni sfavorevoli all’ASD Virus Corno venivano contestate dai Dirigenti della Società e dai calciatori; in particolare, tra i calciatori, dal PUNTAR Manuel e dal LIBRI Cristian, ma che nessun provvedimento disciplinare è stato adottato in campo nei loro confronti, tanto che sono stati solamente richiamati verbalmente; evidentemente il D.A. non ha ritenuto questi comportamenti degni di essere sanzionati neppure con l’ammonizione, ragion per cui, trattandosi di episodi successi in gara e riservati alla discrezionalità sanzionatoria dell’arbitro, sono sottratti ad ogni intervento da parte del primo Giudice, che non avrebbe dovuto prendere alcun provvedimento nei confronti di questi due calciatori; - che il comportamento tenuto dall’Allenatore PETRICCIONE Vito e dall’Accompagnatore Ufficiale PUNTAR Massimiliano nel corso della gara e dopo la sua conclusione è stato gravemente scorretto nei confronti del D.A., e nettamente contrario ai principi ispiratori dell’attività di base che deve essere improntata alla formazione dei giovanissimi calciatori soprattutto sul piano disciplinare con osservanza delle regole e dei principi della lealtà e rispetto degli altri, oltre che all’apprendimento della tecnica calcistica. E’ innegabile come calciatori di così giovane età vengano negativamente influenzati dai comportamenti dei loro dirigenti, specie, come a volte accade, se sono congiunti, e siano portati inconsciamente a emularli assumendo atteggiamenti non loro propri. In questo contesto va opportunamente valutato in particolare il comportamento dell’allenatore PETRICCIONE Vito che ha inteso imporre la sua indebita presenza in campo, sospendere la prosecuzione del giuoco invadendo il campo per protesta; invitato ad uscire dal terreno di gioco, dopo essere stato ripetutamente richiamato, nel contestare animatamente la decisione si rifiutava di ottemperare al provvedimento assumendo un atteggiamento plateale, arrogante e gravemente scorretto. Si allontanava tardivamente, solo dopo che il D.A. aveva manifestato l’intenzione di interrompere la gara. A parere di questa Commissione il comportamento tenuto dal sig. PETRICCIONE, allenatore di una squadra di undici/dodicenni, da lui stesso confermato con una lettera indirizzata alla Commissione Disciplinare Territoriale, è da censurare fermamente nell’ottica del ruolo che egli ricopre; per questo la C.D.T. ritiene che la sanzione impugnata non è in equilibrio con le altre assunte, e deve essere aggravata ai sensi dell’art. 32 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva; per questo stesso motivo, al contrario, la C.D.T. reputa opportuno ridurre le sanzioni a carico del calciatore HOTI, espulso per grave offesa all’arbitro, e del calciatore PETRICCIONE Jacopo, colto dopo la fine della gara in un gesto gravemente offensivo nei confronti dello stesso direttore di gara. Le condotte dei giovani calciatori sono evidentemente state influenzate, per emulazione, dalla plateale protesta del proprio allenatore. La posizione del Dirigente PUNTAR viene considerata meno grave nel bilanciamento con quella dell’allenatore, per quello che la funzione di allenatore comporta nello spirito dei calciatori esordienti, perché la sua condotta è stata meno plateale agli occhi dei più piccoli, e comunque limitata a una (in parte anomala ma pur dura) protesta contro l’arbitro. Per quanto riguarda infine l’ammenda comminata alla Società, va rilevato come la decisione del primo Giudice sia solo apparentemente priva di doverosa motivazione, richiamandosi per il vero a tutto il contesto ampiamente verbalizzato; appare infatti giustificata la “responsabilità oggettiva” in riferimento al comportamento non regolamentare e scorretto tenuto prevalentemente dai suoi Dirigenti, ma anche dalla squadra in generale. La sanzione appare di per sé congrua in relazione alla portata dei fatti ma, trattandosi di attività giovanile, la Commissione reputa opportuna una sua riduzione per lasciare il segno sanzionatorio, sì, ma per distogliere minori risorse da tale attività. P.Q.M. La C.D.T. FVG accogliendo parzialmente il reclamo ed applicando la reformatio in pejus limitatamente alla posizione dell’allenatore Petriccione Vito, così decide: annulla le squalifiche inflitte ai calciatori PUNTAR Manuel e LIBRI Cristian; riduce la squalifica inflitta al calciatore PETRICCIONE Jacopo a tutto il 15.05.08; riduce la squalifica inflitta al calciatore HOTI Edison a tutto il 23.05.08; riduce la inibizione inflitta al dirigente PUNTAR Massimiliano a tutto il 15.06.08; aggrava la squalifica inflitta all’allenatore PETRICCIONE Vito a tutto il 31.08.08; riduce l’entità dell’ammenda inflitta alla Società ad euro 100,00. Dispone non addebitarsi la tassa reclamo.
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