COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 67 DEL 22.05.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 3) RECLAMO della JUVENTUS F.C. S.p.A. (Torneo Internazionale Città di Gradisca Trofeo Nereo Rocco riservato a calciatori della categoria Allievi) in merito alle sanzioni assunte dal G.S.T. Delegazione di Gorizia in esito alla gara Atletico Mineiro – Juventus del 30.04.08 (in c.u. 5 del 01.05.08 Del. Gorizia).

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 67 DEL 22.05.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 3) RECLAMO della JUVENTUS F.C. S.p.A. (Torneo Internazionale Città di Gradisca Trofeo Nereo Rocco riservato a calciatori della categoria Allievi) in merito alle sanzioni assunte dal G.S.T. Delegazione di Gorizia in esito alla gara Atletico Mineiro - Juventus del 30.04.08 (in c.u. 5 del 01.05.08 Del. Gorizia). Con atto 05.05.08 la Juventus Football Club S.p.A. di Torino preannunciava reclamo avverso le decisioni del G.S. della Delegazione Provinciale di Gorizia assunte in c.u. n°5 del 01.05.2008 e chiedeva di prendere visione degli atti di gara. In tale comunicato, infatti, erano state pubblicate le sanzioni inflitte dal G.S.T. della Delegazione Provinciale di Gorizia in ordine alla gara di semifinale del Torneo Internazionale Città di Gradisca tra Atletico Mineiro e Juventus, consistenti in particolare nella squalifica dell’allenatore MADDALONI Massimiliano a tutto il 30.05.2008 con la seguente motivazione: “perché veniva allontanato dal direttore di gara per continue proteste, entrando ripetutamente in campo e offendendo gli avversari con frasi ingiuriose”; e nella squalifica fino al 18.05.2008 (tra gli altri) dei calciatori SCHENA Marco e FERRERO Vittorio in quanto “espulsi durante la gara per azioni di violenza e reciproche vie di fatto nei confronti di altri calciatori; prendevano a calci e pugni i giocatori avversari al 13° del secondo tempo”. Seguita la spedizione di copia degli atti di gara a cura della Segreteria del C.R., la Juventus F.C. faceva pervenire in data 12.05.08 reclamo formale con cui preliminarmente contestava la competenza del G.S.T. ad assumere la decisione impugnata in considerazione del fatto che i tesserati colpiti da sanzione partecipano al campionato Allievi Nazionali, “ragione per la quale il giudice naturale è quello del S.G.S. presso la Figc”. Le difese richiamavano in particolare l’art. 13 del regolamento del Torneo Internazionale Città di Gradisca, nell’ambito del quale si sono svolti i fatti contestati; peraltro, in via subordinata, il reclamo guardava anche al merito della vicenda. La reclamante chiedeva di essere sentita dalla C.D.T. ma, in un secondo momento, rinunciava a tale suo diritto. La C.D.T. considera preliminarmente l’ammissibilità del reclamo sotto l’aspetto della sua tempestività, alla luce dei principi ispiratori del diritto di difesa. Infatti alla reclamante, la cui sede sociale cade al di fuori del territorio regionale, non possono essere applicati gli stretti termini previsti dal Titolo VI del C.G.S., che non a caso è rubricato “La disciplina sportiva in ambito regionale della LND e del Settore per l’attività Giovanile e Scolastica”. Così la C.D.T., in assenza di una espressa disposizione propria nelle Carte Federali o nel Regolamento del Torneo, reputa di applicare per estensione i termini previsti dall’art. 37/1 a) C.G.S. per cui, “nel caso di richiesta dei documenti ufficiali, l’appellante deve inviare i motivi di reclamo entro il settimo giorno successivo a quello in cui ha ricevuto copia degli stessi”. E tale termine risulta rispettato. Esaminando, ora, l’eccezione di incompetenza, la C.D.T. reputa che la stessa sia fondata. Infatti, Giudice Sportivo deputato a valutare le condotte degli Allievi Nazionali è il Giudice Sportivo Nazionale presso il Settore Giovanile Scolastico. A tale Autorità di Giustizia Sportiva avrebbe dovuto essere trasmesso il referto di gara per la decisione su tutto quanto esula dalla stretta amministrazione della Giustizia Sportiva nell’ambito del Torneo Internazionale Città di Gradisca, giusta espressa disposizione all’art. 13 del Regolamento, per cui il Comitato del Torneo, appositamente nominato, “se necessario … inoltrerà rapporto alla propria federazione nazionale” in relazione ai fatti potenzialmente significativi in termini disciplinari. P.Q.M. la C.D.T. FVG accogliendo integralmente il reclamo, annulla i provvedimenti impugnati relativi ai calciatori SCHENA Marco e FERRERO Vittorio, nonché all’allenatore MADDALONI Massimiliano e rimette gli atti al Giudice Sportivo Nazionale presso il Settore Giovanile Scolastico per un nuovo esame. Dispone non addebitarsi la tassa reclamo.
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