COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 164 del 29/05/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DEI SIGG.RI NOCELLA KRISTIAN ANTONIO, CONTE ALESSANDRO, CORNACCHIA STEFANO, PIROZZI LUIGI, IANNITTI CESARE, GLORIA SIMONE E CRITELLI LUCA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLE SOCIETA’ ARDEA TOR SAN LORENZO E GONZAGA FONDI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2. COMMA 4 DEL C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 164 del 29/05/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DEI SIGG.RI NOCELLA KRISTIAN ANTONIO, CONTE ALESSANDRO, CORNACCHIA STEFANO, PIROZZI LUIGI, IANNITTI CESARE, GLORIA SIMONE E CRITELLI LUCA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLE SOCIETA’ ARDEA TOR SAN LORENZO E GONZAGA FONDI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2. COMMA 4 DEL C.G.S. Il Procuratore Federale con lettera dell’11 febbraio 2008 prot.2671/576pf06-07/sp/en, disponeva – con riferimento alla rissa sviluppatasi in occasione dell’incontro di calcio valevole per il campionato juniores regionale “A.S. Gonzaga Fondi – U.S. Tor San Lorenzo” del 18.11.06 - il deferimento innanzi a questa Commissione Disciplinare dei sigg. Nocella Kristian Antonio, Conte Alessandro, Cornacchia Stefano, Pirozzi Luigi, Ianniti Cesare all’epoca dei fatti tesserati per la Società GONZAGA FONDI SPORT ed i sigg. Gloria Simone e Critelli Luca all’epoca dei fatti tesserati con la Società TOR SAN LORENZO per la violazione dell’art.1 I comma C.G.S., nonché le Società Gonzaga Fondi Sport e Tor San Lorenzo per la violazione dell’art.2 IV comma C.G.S. Rilevato che per l’episodio in questione il Giudice Sportivo, con C.U n. 43 del 23.11.2006 puniva entrambe le Società coinvolte con la perdita della gara con il punteggio di 0-3 e con l’ammenda di €.200,00, nonché squalificava per una giornata i calciatori coinvolti ed individuati nel referto arbitrale, ovvero i sigg. Carmine Cardone, Cosimo Senneca, Andrea Di Crescenzo, Mario Orimo, Franco Pennacchioli, Davide Parisella (per il Gonzaga Fondi Sport) ed i sigg. Francesco Sapuppo, Andrea Scranni, Andrea Altarocca, Sergio Nanni, Giuseppe Catania, Danilo Friggi (per il Tor San Lorenzo); Rilevato che in data 19.12.06, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, comunicava all’Ufficio Indagini che, in occasione del menzionato incontro di calcio, le forze di polizia sedavano una rissa e denunciavano all’Autorità Giudiziaria alcuni calciatori di entrambe le formazioni che, non menzionati nel referto arbitrale non subivano alcuna sanzione dal Giudice Sportivo, venivano identificati attraverso l’acquisizione delle video-riprese registrate da una emittente locale, Canale 7 point; Visto le risultanze dell’istruttoria dell’Ufficio Indagini, visti gli artt. 1 I comma C.G.S., art.2 IV comma C.G.S., visto l’art.28 IV comma C.G.S., vista la proposta del sostituto procuratore Avv. Francesco Sciacchitano, approvata dal Vice Procuratore Dott. Gioacchino Tornatore, il Procuratore Federale P.Q.M. deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio: 1) sig. NOCELLA Kristian Antonio (all’epoca dei fatti tesserato Gonzaga Fondi Sport); 2) sig. CONTE Alessandro (all’epoca dei fatti tesserato Gonzaga Fondi Sport); 3) sig. CORNACCHIA Stefano (all’epoca dei fatti tesserato Gonzaga Fondi Sport); 4) sig. PIROZZI Luigi (all’epoca dei fatti tesserato Gonzaga Fondi Sport); 5) sig. IANNITTI Cesare (all’epoca dei fatti tesserato Gonzaga Fondi Sport); 6) sig. GLORIA Simone (all’epoca dei fatti tesserato Tor San Lorenzo); 7) sig. CRITELLI Luca (all’epoca dei fatti tesserato Tor San Lorenzo) e per responsabilità oggettiva ex art.2 IV comma C.G.S. 8) A.S.D. Gonzaga Fondi Sport; 9) U.S.D. Tor San Lorenzo; Ritualmente fissata la data del procedimento e convocati i deferiti per l’udienza del 21 maggio 2008 ore 16,30, per la Procura Federale presenziava l’Avv. Mario Manca; compariva per la Società Tor San Lorenzo il sig. Colini Maurizio, come da delega in atti, il quale non contestava i fatti oggetto del procedimento, si rammaricava per l’accaduto, evidenziava l’assenza di precedenti disciplinari nella storia sportiva della Società rappresentata, rimettendosi alla decisione della Commissione Giudicante. Nessuno compariva per gli altri deferiti. La Procura - riportandosi all’atto di deferimento – pur considerando i buoni precedenti della Società, concludeva con la richiesta di una giornata di squalifica per i calciatori ed un’ammenda di €.2.000,00 a carico di ciascuna Società. Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, questa Commissione - lette e valutate tutte le risultanze istruttorie – visto il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato con C.U n. 43 del 23.11.2006– atteso che l’episodio della rissa deve considerarsi accertato e riconosciuta anche la responsabilità dei singoli calciatori coinvolti, posto che le ulteriori indagini di Polizia hanno individuato ulteriori calciatori, tesserati con entrambe le Società - ritiene, pur trattandosi del medesimo episodio già sanzionato dal Giudice Sportivo, aggravata la responsabilità oggettiva ex art.12 C.G.S. di entrambe le Società di appartenenza; La Commissione Disciplinare, pertanto DELIBERA l’applicazione della squalifica per una giornata per ciascuno dei calciatori deferiti, nonché l’ammenda di €.200,00 a carico di ciascuna delle Società deferite.
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