COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 164 del 29/05/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ NUOVA POLISPORTIVA SANPOLESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 158 DEL 22.5.2008 (Gara: NUOVA POL. SANPOLESE 1961 – PRO CALCIO S. BASILIO – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 164 del 29/05/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ NUOVA POLISPORTIVA SANPOLESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 158 DEL 22.5.2008 (Gara: NUOVA POL. SANPOLESE 1961 – PRO CALCIO S. BASILIO – Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare, visto il reclamo con il quale la Società NUOVA POL. SANPOLESE 1961 sostiene di aver inviato copia del reclamo alla Società controparte, con raccomandata A.R. di cui allega la ricevuta all’indirizzo richiesto telefonicamente a questo Comitato e che è risultato diverso da quello riportato sul foglio di censimento della Società PRO CALCIO SAN BASILIO. Questa Commissione Disciplinare territoriale, dopo aver effettuato le opportune verifiche, non ha trovato elementi di riscontro su quanto affermato dalla ricorrente con il presente reclamo. Considerato, tra l’altro, che la Società NUOVA POL. SANPOLESE 1961 avrebbe potuto accedere direttamente al sito internet del Comitato Regionale Lazio, nel quale sono indicati tutti gli indirizzi delle squadre partecipanti ai Campionati. Osservato che nel caso di specie si è verificato un difetto di notifica che è, alla luce delle norme regolamentari, elemento essenziale ai fini di un corretto esame del ricorso di cui trattasi. Detto ciò questo Organo di Giustizia Sportiva DELIBERA Di dichiarare inammissibile il ricorso presentato dalla Società NUOVA POL. SANPOLESE 1961. La tassa reclamo va incamerata.
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