• Stagione sportiva: 2007/2008
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 164 del 29/05/2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ SAN LORENZO NUOVO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER SEI GARE A CARICO DEL CALCIATORE MENCARINO RICCARDO, PER TRE GARE A CARICO DEI CALCIATORI SFORZA ALESSIO E MANUCCI ALESSANDRO, NONCHE’ L’AMMENDA DI € 200,00 A CARICO DELLA SOC. SAN LORENZO NUOVO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 78 DEL 30/4/08
(Gara: Oriolo Calcio – San Lorenzo Nuovo del 27/4/08 Coppa Provinciale di Viterbo)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 164 del 29/05/2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA' SAN LORENZO NUOVO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER SEI GARE A CARICO DEL CALCIATORE MENCARINO RICCARDO, PER TRE GARE A CARICO DEI CALCIATORI SFORZA ALESSIO E MANUCCI ALESSANDRO, NONCHE' L'AMMENDA DI € 200,00 A CARICO DELLA SOC. SAN LORENZO NUOVO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 78 DEL 30/4/08
(Gara: Oriolo Calcio – San Lorenzo Nuovo del 27/4/08 Coppa Provinciale di Viterbo)
La Commissione Disciplinare;
visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
ascoltata, come da richiesta, la Società interessata;
Considerato che le argomentazioni addotte dalla ricorrente, a sostegno della invocata riduzione delle sanzioni, possono ritenersi assumibili;
che, in effetti, i calciatori Sforza e Manucci hanno rivolto all'Arbitro espressioni irriguardose e minacciose, ma senza alcun atteggiamento aggressivo;
che l'invito del capitano Mencarino ad abbandonare il terreno di gioco, è stato determinato da un evidente moto di “ scoramento ” dovuto al fatto che, sul risultato sfavorevole di 1 a 5, l'Arbitro aveva comminato l'ennesima espulsione a carico di un proprio compagno;
che la sanzione a carico della Soc. San Lorenzo va rapportata alle sanzioni abitualmente irrogate dagli Organi di Giustizia Sportiva per i casi di rinuncia
Tutto ciò premesso e ritenuto,
DELIBERA
di accogliere il reclamo,e per l'effetto, riduce la squalifica del calciatore MENCARINO RICCARDO da sei gare a tre gare, la squalifica dei calciatori SFORZA ALESSIO e MANUCCI ALESSANDRO da tre gare a due gare, l'ammenda a carico della Soc. San Lorenzo Nuovo da € 200,00 a € 100,00.
La tassa di reclamo va restituita.
Share the post "COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 164 del 29/05/2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ SAN LORENZO NUOVO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER SEI GARE A CARICO DEL CALCIATORE MENCARINO RICCARDO, PER TRE GARE A CARICO DEI CALCIATORI SFORZA ALESSIO E MANUCCI ALESSANDRO, NONCHE’ L’AMMENDA DI € 200,00 A CARICO DELLA SOC. SAN LORENZO NUOVO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 78 DEL 30/4/08
(Gara: Oriolo Calcio – San Lorenzo Nuovo del 27/4/08 Coppa Provinciale di Viterbo)"