COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 164 del 29/05/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ SAN LORENZO NUOVO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER SEI GARE A CARICO DEL CALCIATORE MENCARINO RICCARDO, PER TRE GARE A CARICO DEI CALCIATORI SFORZA ALESSIO E MANUCCI ALESSANDRO, NONCHE’ L’AMMENDA DI € 200,00 A CARICO DELLA SOC. SAN LORENZO NUOVO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 78 DEL 30/4/08 (Gara: Oriolo Calcio – San Lorenzo Nuovo del 27/4/08 Coppa Provinciale di Viterbo)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 164 del 29/05/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA' SAN LORENZO NUOVO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER SEI GARE A CARICO DEL CALCIATORE MENCARINO RICCARDO, PER TRE GARE A CARICO DEI CALCIATORI SFORZA ALESSIO E MANUCCI ALESSANDRO, NONCHE' L'AMMENDA DI € 200,00 A CARICO DELLA SOC. SAN LORENZO NUOVO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 78 DEL 30/4/08 (Gara: Oriolo Calcio – San Lorenzo Nuovo del 27/4/08 Coppa Provinciale di Viterbo) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; Considerato che le argomentazioni addotte dalla ricorrente, a sostegno della invocata riduzione delle sanzioni, possono ritenersi assumibili; che, in effetti, i calciatori Sforza e Manucci hanno rivolto all'Arbitro espressioni irriguardose e minacciose, ma senza alcun atteggiamento aggressivo; che l'invito del capitano Mencarino ad abbandonare il terreno di gioco, è stato determinato da un evidente moto di “ scoramento ” dovuto al fatto che, sul risultato sfavorevole di 1 a 5, l'Arbitro aveva comminato l'ennesima espulsione a carico di un proprio compagno; che la sanzione a carico della Soc. San Lorenzo va rapportata alle sanzioni abitualmente irrogate dagli Organi di Giustizia Sportiva per i casi di rinuncia Tutto ciò premesso e ritenuto, DELIBERA di accogliere il reclamo,e per l'effetto, riduce la squalifica del calciatore MENCARINO RICCARDO da sei gare a tre gare, la squalifica dei calciatori SFORZA ALESSIO e MANUCCI ALESSANDRO da tre gare a due gare, l'ammenda a carico della Soc. San Lorenzo Nuovo da € 200,00 a € 100,00. La tassa di reclamo va restituita.
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