COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 164 del 29/05/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ MARINO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE ORGANTINI HELENIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 153 DEL 15.5.2008 (Gara: LANUVIO CAMPOLEONE – MARINO dell’11.5.2008 – Campionato I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 164 del 29/05/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ MARINO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE ORGANTINI HELENIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 153 DEL 15.5.2008 (Gara: LANUVIO CAMPOLEONE – MARINO dell’11.5.2008 – Campionato I Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali, osserva: dalla lettura del reclamo, nonché dagli atti ufficiali, è emerso che il calciatore ORGANTINI, al termine della gara, veniva colpito con uno schiaffo da un avversario che veniva espulso. L’ORGANTINI quindi si dirigeva verso i propri sostenitori ed indirizzava gesti osceni e provocatori verso la tifoseria avversaria. Quindi è emersa a carico del reclamante una condotta meritevole di sanzione, seppur non equiparabile agli atti di violenza. Pertanto, anche in considerazione della aggressione fisica patita – giustificabile alla stregua di atti attenuati dalla provocazione, si ritiene di accogliere parzialmente il reclamo. Tanto premesso DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la sanzione a 3 giornate di squalifica. La tassa reclamo va restituita.
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