COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 51 del 29 Maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento da parte della Procura Federale nei confronti dei signori Massimo Ferri e Stefano Ferri.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 51 del 29 Maggio 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento da parte della Procura Federale nei confronti dei signori Massimo Ferri e Stefano Ferri. Con atto del 8 aprile 2008 la Procura Federale deferiva gli indicati soggetti a questa Commissione Disciplinare per rispondere entrambi della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità per avere denunciato agli organi federali fatti non corrispondenti al vero. Il deferimento traeva origine dall’avere i soggetti indicati denunciato agli organi federali la presenza di presunte loro firme apocrife sui fogli di censimento rispettivamente delle società P. CIRIEVAUDA SANTENA e UPD SANTENESE. All’udienza del giorno 23 maggio 2008 avanti alla Commissione Disciplinare composta dai signori. Avv. Paolo Pavarini (Presidente), Avv. Paolo Bianco, Avv. Elio Scaramozzino sono comparsi il Signor Massimo ferri e il singor Stefano Ferri. E’ altresì presente per la Procura Federale l’Avv.Goria il quale – dopo la lettura dei capi di imputazione – svolgeva la propria relazione nella quale dava conto degli accertamenti eseguiti in sede istruttoria alla luce dei quali si era determinato il deferimento precisando che le indagini avevano palesato una diversa gravità dei comportamenti da parte degli incolpati- e formulava le seguenti richieste: - per il signor Massimo Ferri ,: inibizione per 4 mesi; - per il signor Stefano Ferri,squalifica per mesi 1. Il Presidente della Commissione Disciplinare avvertiva gli incolpati della possibilità di definire il procedimento disciplinare a norma dell’articolo 23 CGS (applicazione delle sanzioni su richiesta delle parti). A tale strega la Procura Federale proponeva la possibilità di ridurre le sanzioni richieste e così precisamente: - per il signor Massimo Ferri: inibizione per 3 mesi; - per il signor Stefano Ferri squalifica per 20 giorni. Il signor Massimo Ferri dichiarava di aderire alla proposta sopraindicata. Il signor Stefano Ferri, dichiarava di aderire alla proposta sopraindicata. A questo punto la Commissione Disciplinare riservava la propria decisione. Alla luce di quanto precede, e segnatamente dell’accordo intervenuto tra il rappresentante della Procura Federale e ciascuno degli incolpati, la Commissione Disciplinare -DELIBERA Di applicare le sanzioni a carico degli incolpati nella misura determinata per effetto dell’accordo intervenuto ai sensi dell’articolo 23 CGS e così precisamente: -al signor Massimo Ferri viene inflitta la sanzione dell’inibizione per 3 mesi a decorrere dalla pubblicazione della presente decisione sul Comunicato Ufficiale; al signor Stefano Ferri viene inflitta la sanzione della squalifica per giorni 20 a decorrere dalla pubblicazione della presente decisione sul Comunicato Ufficiale;
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