COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 72 DEL 05.06.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti dei sigg. Stefano ZAMARIAN, dirigente della A.S.D. E. BRIAN; nonché della Società A.S.D. E. BRIAN.
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 72 DEL 05.06.2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti dei sigg. Stefano ZAMARIAN, dirigente della A.S.D. E. BRIAN; nonché della Società A.S.D. E. BRIAN.
Il deferimento. Con raccomandata dd 12.06.2007 ai sensi dell'art. 28 c.4 lett. B del C.G.S. il Procuratore Federale deferiva al giudizio di questa C.D.T.: a) il sig. Stefano ZAMARIAN, Dirigente della A.S.D. E. BRIAN per rispondere della violazione di cui all'art. 1 c. 1° C.G.S. per aver posto in essere una condotta contraria ai doveri di lealtà, probità e correttezza (consistita nell'aver, unitamente ad altro dirigente della Società, al termine dell'incontro di Campionato di II Cat. Gir. C. disputatosi il 04.11.2006 tra la società deferita ed il Talmassons, violentemente strattonato per la maglia l'arbitro insultandolo con le frasi “bastardo ... si vergogni....” ed ancora “disonesto ... vigliacco” e poi addirittura sollevandolo e buttandolo di peso dentro allo spogliatoio ad esso riservato); b) la società sportiva E. BRIAN per violazione dell'art. 2 c.4 C.G.S. per responsabilità oggettiva ascrivibile al proprio dirigente.-
Il deferimento dello ZAMARIAN conseguiva agli accertamenti svolti dal Collaboratore dell'Ufficio Indagini (cui gli atti erano stati trasmessi dal G.S.R con delibera dd 21.11.06) che avevano consentito di risalire a lui individuandolo come il Dirigente della Società A.S.D. E. BRIAN che inizialmente non identificato, si era reso responsabile, in concorso con altro Dirigente societario (che invece era stato immediatamente individuato) delle descritte condotte violente.-
La convocazione. Con Raccomandata dd 07.05.08 il Presidente della C.D.T. notificava al deferito, alla Società deferita ed alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio fissata per la riunione del 29.05.2008.-
Il dibattimento. Nessuna difesa scritta è pervenuta entro i termini.-
All'udienza del 29.05.2008, sono comparsi la Procura Federale rappresentata dal suo Collaboratore dr. Salvatore SCIUTO, nonché il deferito Sig. Stefano ZAMARIAN ed il sig. Antonio PENELLO nella sua qualità di Presidente della Società A.S.D. E. BRIAN in rappresentanza di quest'ultima.-
Sia lo ZAMARIAN che il Presidente dell'A.S.D. E. BRIAN facevano presente di non aver ottenuto, nonostante la richiesta da loro fatta via fax al C.R. FVG LND, la copia degli atti relativi al presente procedimento.- Gli stessi comunque rinunciavano espressamente ad ogni richiesta di rinvio della riunione e instavano perché si procedesse oltre.-
Datosi atto preliminarmente del diniego espresso dal Collaboratore della Procura Federale alla richiesta di patteggiamento formulata sia dallo ZAMARIAN che dalla Società deferita, le parti all'esito della discussione, chiedevano di verbalizzare le conclusioni qui di seguito riportate.-
Le conclusioni. Il Collaboratore della Procura Federale ha concluso per l'affermazione della responsabilità degli incolpati per le violazioni ad essi rispettivamente ascritte e per la loro conseguente condanna alle seguenti sanzioni:
Quanto al sig. Stefano ZAMARIAN: inibizione per anni 1 (uno)
Quanto alla società A.S.D. E. BRIAN: ammenda di € 1.000,00 (mille)
Il sig. Stefano ZAMARIAN concludeva riconoscendo “la congruità della sanzione richiesta dalla Procura Federale” nei suoi confronti.-
Il Presidente della A.S.D. E. BRIAN concludeva perché “la sanzione sia contenuta nel minimo possibile”
La motivazione. Il deferimento risulta fondato nei soli confronti del sig. Stefano ZAMARIAN.- E' vero che i fatti che lo hanno determinato trovano puntuale supporto probatorio nelle dichiarazioni rese alla Procura Federale, nel corso delle indagini, da coloro che vi sono stati coinvolti e sono stati pacificamente ammessi, ciò si dica anche ai sensi dell’art. 24 C.G.S., sia dallo ZAMARIAN che dal Presidente della Società deferita avendo entrambi riconosciuto le loro responsabilità.- E' vero ancora che lo ZAMARIAN ha riconosciuto la congruità della sanzione a suo carico richiesta dalla Procura Federale in relazione all'inibizione per lo stesso periodo di tempo già inflitta dal G.S.R. nei confronti di altro Dirigente societario che, individuato nell'immediatezza della vicenda, con lui aveva concorso a commettere le violazioni per cui si procede.-
E' altrettanto vero però per quanto riguarda la Società deferita che la stessa risulta essere già stata sanzionata, per questa medesima vicenda con l'ammenda di € 400.00- inflittale dal G.S.R. con deliberazione in c.u. 18 del 22.11.2006 per i seguenti motivi “ perché estranei si introducevano nello spogliatoio dell'arbitro, lasciato aperto ed incustodito, danneggiandone la giacca con numerosi sputi, perché numerosi sostenitori entravano nel recinto di gioco dopo la sospensione dell'incontro, tra le quali una (persona n.d.r.) che si rendeva responsabile di condotta violenta verso il d.d.g. e per comportamento ingiurioso e minaccioso dei propri sostenitori nei confronti del d.d.g. durante il 2° tempo e dopo la sospensione della gara” (con la precisazione che con detta delibera il Giudice Sportivo stabiliva di trasmettere gli atti di gara all'Ufficio Indagini per consentire l'identificazione della persona resasi responsabile della condotta violenta verso il direttore di gara e “l'instaurazione di un procedimento disciplinare nei suoi confronti qualora tesserato”).-
Ciò detto, rilevato che i successivi accertamenti condotti dalla Procura Federale hanno consentito di risalire facilmente allo ZAMARIAN Stefano (che, essendo tesserato, è stato deferito al giudizio di questa C.D.T.), non vi è dubbio che la società A.S.D. E. BRIAN è già stata giudicata e sanzionata per quegli stessi fatti per i quali oggi si procede.-
Conseguentemente, stante il giudicato formatosi sul provvedimento sanzionatorio che l'ha colpita ed in ossequio al generalissimo principio del ne bis in idem, deve considerarsi preclusa ogni possibilità di sanzionare ulteriormente la Società deferita per quegli stessi fatti per i quali la stessa è già stata condannata in via definitiva all'esito di un precedente giudizio.-
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale - FVG così decide:
1) ritenuta la responsabilità del Sig. ZAMARIAN Stefano, dirigente della A.S.D. E. BRIAN in ordine ai fatti a lui ascritti infligge allo stesso l’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC fino al 05/06/2009.
2) Dato atto che la Società A.S.D. E. BRIAN è già stata giudicata e condannata con provvedimento definitivo dd 21.11.06 del G.S.R. presso il C.R. LND di Trieste alla sanzione di € 400,00- di ammenda in ordine ai fatti per i quali la stessa è stata deferita a questa C.D.T. dispone il non luogo a procedere nei suoi confronti.-
Ai sensi dell'art. 35/4.1 C.G.S., la C.D.T. manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle parti a norma dell'art. 38/8 C.G.S.
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