COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 72 DEL 05.06.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti del Sig. Spartaco VENTURA, presidente della Società SS SAN GIOVANNI; nonché della Società SS SAN GIOVANNI

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 72 DEL 05.06.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti del Sig. Spartaco VENTURA, presidente della Società SS SAN GIOVANNI; nonché della Società SS SAN GIOVANNI Il deferimento. Con raccomandata 12.06.07, ai sensi dell’Art. 28/4 lett. B) C.G.S., il Procuratore Federale deferiva al giudizio di questa C.D.T. il sig. Spartaco VENTURA, presidente della SS SAN GIOVANNI, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. per aver posto in essere la condotta contraria ai doveri di lealtà, probità e correttezza descritta nella parte motiva del deferimento; deferiva altresì la Società per responsabilità diretta, ex art. 2 comma 4 C.G.S., per la violazione posta in essere dal proprio presidente. La vicenda, sotto altra prospettiva, era già stata oggetto di valutazione dalla Commissione Disciplinare Regionale FVG in c.u. 34 del 22.02.2007. La C.D.R. aveva infatti respinto il reclamo della SS SAN GIOVANNI che affermava la posizione irregolare di un calciatore, schierato dalla propria avversaria nella gara del 10.12.2006, valida per il campionato Promozione girone B, sostenendone il tesseramento per una società senegalese. Dagli accertamenti che vennero effettuati presso l’ufficio tesseramento del Comitato Regionale, emerse che il calciatore in oggetto risultava regolarmente tesserato con la società avversaria della reclamante con lo Status 80 (calciatori stranieri tesserati nelle stagioni sportive 2001/02, 2002/03 e 2003/04 con vincolo pluriennale), ma quel che stimolò l’intervento della Procura Federale, fu il fatto emerso in quel frangente che il medesimo calciatore era stato precedentemente tesserato proprio dalla S.S. SAN GIOVANNI. La convocazione. Con raccomandata 07.05.08 il Presidente della C.D.T. notificava al deferito, alla Società deferita ed alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio fissando la riunione del 29.05.08. Il dibattimento. Nessuna difesa scritta è pervenuta nei termini. All’udienza del 29.05.08, alla presenza della Procura Federale in persona del Collaboratore dott. Salvatore Sciuto, era presente il deferito per sé e in rappresentanza della Società. Dopo la requisitoria del Collaboratore della Procura Federale, il deferito ha fatto verbalizzare le proprie dichiarazioni. Le conclusioni: Il Collaboratore della Procura Federale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità degli incolpati e la condanna alle sanzioni come segue: - quanto al sig. VENTURA Spartaco: SQUALIFICA di mesi 3 (tre); - quanto alla Società SS SAN GIOVANNI: AMMENDA di Euro 500,00. Il sig. VENTURA, per sé e per la Società, ha chiesto il proscioglimento dall’addebito. La motivazione: il deferimento è fondato in quanto poggia sul giudicato della precedente delibera della Commissione Disciplinare Regionale, mentre la difesa del deferito si è rivelata fuori tema ed è comunque rimasta sterile di ogni allegazione probatoria. Il sig. VENTURA ha affrontato una ricostruzione sua propria dei fatti, adombrando l’ipotesi che il calciatore in questione vantasse due diverse “identità”, a seconda delle sue convenienze: quella “italiana” da un lato, che appariva del tutto regolare; l’identità “senegalese” dall’altro lato, diversa per data di nascita, che vedeva il calciatore già tesserato nel suo Paese d’origine. Tutta la tesi difensiva, peraltro, sarebbe fondata sulle sole sensazioni, su illazioni e sul sentito dire; il racconto dell’incolpato è sobrio e anche credibile nella sua suggestiva teoria, ma privo del benché minimo supporto probatorio, non potendo considerarsi “prova decisiva” una foto scattata da chissà chi ad una squadra schierata chissà dove, chissà quando, in chissà quale occasione. Non è sufficiente la mera dichiarazione dell’incolpata secondo cui quella foto sarebbe relativa al massimo campionato del Senegal del 12.01.1998 Jaraaf di Dakar – Sonacos di Dioubel, senza allegare alcun riscontro. Secondo la difesa, in quella foto potrebbe riconoscersi il calciatore in questione. In vero, la fattispecie vede un fatto contestato al presidente deferito e alla Società completamente diverso. Oggetto del deferimento non era il tesseramento o il non tesseramento del calciatore ma, partendo dall’accertamento della regolarità di quel tesseramento che ebbe ad effettuare la C.D. con provvedimento ormai definitivo, pubblicato in c.u. 34 del 22.02.2007, la contestazione della Procura Federale guardava proprio al fatto che quel calciatore era stato in precedenza tesserato per la SS SAN GIOVANNI la quale aveva taciuto la problematica dell’affermata doppia identità fin che il calciatore giocava nelle sue fila, per poi far emergere la pretesa irregolarità solo alla prima occasione utile, secondo proprio comodo. Alla luce della sovraesposta motivazione, la C.D.T. ritiene correttamente impostate le conclusioni della Procura in ordine alla contestazione dell’art. 1 comma 1 al Presidente che, con violazione dei canoni di lealtà, probità e correttezza ha taciuto il proprio convincimento che il calciatore fosse in posizione irregolare fino a che tale calciatore rispondeva ad un interesse della sua Società, per poi rivelarli solo nel momento in cui la SS SAN GIOVANNI da tale situazione avrebbe potuto trarre giovamento. Corrette paiono le conclusioni della Procura anche nei confronti della Società, per responsabilità diretta, in quanto ai sensi dell’art. 4 C.G.S. le Società rispondono direttamente dell’operato di chi le rappresenta. La quantificazione delle sanzioni richieste dalla Procura Federale, sia nei confronti del Presidente che della Società, paiono congrue nel concreto, in considerazione non solo del grado di gravità della irregolarità commessa, ma anche del livello della Società, che si può fregiare di blasoni sportivi non comuni. P.Q.M. 1) ritenuta la responsabilità del presidente Spartaco VENTURA in ordine ai fatti ascrittigli ne dispone la squalifica fino al 05/09/2008. 2) ritenuta la responsabilità diretta della Società SS SAN GIOVANNI in ordine ai fatti ascritti al proprio Presidente, le infligge l’ammenda di Euro 500,00. Ai sensi dell’art. 35/4.1 C.G.S., la C.D. manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale e alle parti, a norma dell’art. 38/8 C.G.S..
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