COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 72 DEL 05.06.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO dell’A.S.D. EXTRA (Torneo Allievi “ La Casa Matta”) relativo ai provvedimenti assunti dal G.S.T. Del. Prov. Udine in esito alla gara del 28/04/2008 – EXTRA – UNION 91 (in C.U. Del. Prov. Udine N° 38 del 07.05.2008).
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 72 DEL 05.06.2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO dell’A.S.D. EXTRA (Torneo Allievi “ La Casa Matta”) relativo ai provvedimenti assunti dal G.S.T. Del. Prov. Udine in esito alla gara del 28/04/2008 - EXTRA - UNION 91 (in C.U. Del. Prov. Udine N° 38 del 07.05.2008).
Con reclamo dd 13.05.2008 inviato alla F.I.G.C.-L.N.D./ S.G. il 16.05.08 l'A.S.D. EXTRA, prefiggendosi in buona sostanza di sminuire i fatti descritti nel referto arbitrale relativo alla gara da essa disputata contro l'UNION 91 il 28.04.08 nell'ambito del Torneo “Allievi” “La Casa Matta”, ha chiesto un “ridimensionamento” dei provvedimenti presi dal G.S.T. che ha sanzionato rispettivamente: a) la società reclamante, con l'ammenda di € 100,00- “perché i propri sostenitori, per tutta la durata della gara hanno pesantemente insultato, ingiuriato e minacciato l'arbitro; inoltre in due occasioni hanno rivolto frasi offensive alla tifoseria avversaria”; b) il suo Dirigente Sig. SALATA WALTER con l'inibizione a svolgere ogni attività fino al 31.10.2008 perché “Allontanato dal terreno di gioco per proteste verso l'arbitro; uscendo dal campo rivolgeva al direttore di gara ripetuti e pesanti insulti; al termine della partita, mentre l'arbitro stava rientrando negli spogliatoi, gli si è avvicinato con fare minaccioso e lo ha ricoperto con gravissime ingiurie, irripetibili insulti ed altrettanto gravi minacce; tale condotta è proseguita con frase blasfema, ulteriori insulti all'arbitro stesso ed alla intera classe di appartenenza” c) il suo calciatore PATRICELLI RAUL con la squalifica per sei gare perché “dopo essere stato espulso per doppia ammonizione, rivolgeva al direttore di gara irripetibili insulti ed ingiurie e appositamente ritarda l'uscita dal terreno di gioco; all'uscita dal campo ingiuriava pesantemente due giocatori avversari” .
Il reclamo proposto della società A.S.D. EXTRA prima ancora che infondato nel merito – rappresentando esso un tentativo della reclamante di sminuire, attribuendoli per di più alla condotta dell'arbitro, i gravi fatti descritti nel rapporto del Direttore di Gara che, come è noto, fa piena prova del comportamento tenuto dei tesserati durante lo svolgimento delle gare – è inammissibile per essere stato tardivamente proposto oltre i limiti temporali stabiliti dall'art. 38 2° c. C.G.S. secondo cui “ Il reclamo deve essere motivato e proposto ....... entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale in cui è riportata la decisone dell'Organo che si intende impugnare”.-
Nel caso in esame la data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale in cui sono state riportate le sanzioni del G.S.R. impugnate dalla A.D.S EXTRA risale al 07.05.08 mentre il reclamo è stato da quest'ultima proposto con Raccomandata A.R. alla F.I.G.C.-L.N.D./ S.G.S. che, come risulta dal timbro di spedizione postale, è stata inviata il 15.05.08 e quindi il giorno successivo alla scadenza del termine perentorio di sette giorni stabilito dalla richiamata disposizione del C.G.S.-
L'inammissibilità del reclamo tardivamente proposto dalla A.S.D. EXTRA rende del tutto superflua la richiesta di audizione formulata dalla Società reclamante.-
P.Q.M.
La C.D.T.- FVG dichiara l'inammissibilità del reclamo e dispone di incamerare la relativa tassa.-
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