COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 29/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società US Scanzorosciate Camp. Jun. Reg. Gir. B Gara Olimpyc Trezzanese/Scanzorosciate del 26/04/2008 C.U. n.42 del CRL datato 02/05/2008
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 46 del 29/05/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società US Scanzorosciate Camp. Jun. Reg. Gir. B
Gara Olimpyc Trezzanese/Scanzorosciate del 26/04/2008
C.U. n.42 del CRL datato 02/05/2008
La società SCANZOROSCIATE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il tecnico sig. Michele RIZZI sino al 30/12/2008, lamentando che la sanzione sarebbe eccessiva rispetto alla condotta tenuta dal sig. RIZZI. In particolare si evidenzia che il tecnico in considerazione degli animi accesi a fine gara per quanto accaduto poco prima, interveniva frapponendosi tra il direttore di gara e i giocatori della propria squadra. Nell’ottica di quanto dedotto chiede, pertanto, di disporre una riduzione della squalifica.
La Commissione Disciplinate Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini previsti dalle norme in vigore, rileva: esaminati gli atti ufficiali redatti dal direttore di gara, che sono dotati di chiarezza inequivoca e sentito telefonicamente l’arbitro a ulteriori chiarimenti è emerso che i fatti ascritti al RIZZI si sono svolti nei termini indicati nel provvedimento oggetto di impugnazione da parte della reclamante. Tenuto conto che il referto arbitrale costituisce fonte primaria e privilegiata di prova non ci si può esimere dal rilevare che la sanzione inflitta per i fatti contestati, appare del tutto congrua e meritevole di conferma, perché conforme agli abituali criteri di valutazione della Presente Commissione.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
Share the post "COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 29/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società US Scanzorosciate Camp. Jun. Reg. Gir. B Gara Olimpyc Trezzanese/Scanzorosciate del 26/04/2008 C.U. n.42 del CRL datato 02/05/2008"