COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°160 del 30/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO VILLA MUSONE CALCIO avverso sanzioni merito gara Villa Musone Calcio – Montesanto Calcio, del 17.5.2008 – Play-off Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “E” – Com. Uff. n. 156 del 21.5.2008.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°160 del 30/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO VILLA MUSONE CALCIO avverso sanzioni merito gara Villa Musone Calcio – Montesanto Calcio, del 17.5.2008 – Play-off Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “E” - Com. Uff. n. 156 del 21.5.2008. Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Da Silva Marcal Felipe Tiago, tesserato per la Reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive per il comportamento da questi tenuto nei confronti dell’Arbitro e di un Assistente Arbitrale. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la società sportiva Villa Musone Calcio, invocando la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi, nell’occasione, si sarebbe limitato, dalla panchina, a protestare, senza null’altro. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto che, sulla scorta di una ponderata valutazione di tutti gli elementi e circostanze desumibili dall’esame degli atti, il comportamento del tesserato sanzionato vada ricondotto nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. a) del Codice di giustizia sportiva; • ritenuto pertanto che si possa addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dalla società sportiva Villa Musone Calcio, per l’effetto riducendo a due giornate di gara la squalifica del calciatore Da Silva Marcal Felipe Tiago. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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