COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°160 del 30/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. TORRE CALCIO avverso sanzioni merito gara Real Viola – Torre Calcio, del 26.4.2008 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “I” – Com. Uff. n. 56 del 2.5.2008 della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°160 del 30/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. TORRE CALCIO avverso sanzioni merito gara Real Viola – Torre Calcio, del 26.4.2008 - Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “I” - Com. Uff. n. 56 del 2.5.2008 della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno. Il Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno, con delibera pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, in esito all’esame del rapporto arbitrale della gara emarginata, comminava, tra le altre, le seguenti sanzioni: - ammenda di € 200,00 all’A.S.D. Torre Calcio per il comportamento ascritto ai propri dirigenti nei confronti del Direttore di gara; - squalifica per cinque gare effettive al calciatore Giorgi Alessandro e sei gare al calciatore Menna Simone per la condotta dagli stessi posta in essere nei confronti dell’Arbitro; - squalifica fino al 30 giugno 2009 al sig. Verducci Delio, nell’occasione allenatore della squadra, per il comportamento dallo stesso posto in essere nei confronti dell’Ufficiale di gara durante ed al termine dell’incontro in esame. Avverso tali decisioni ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Torre Calcio, chiedendo, rilevatane l’eccessività, una riduzione delle sanzioni impugnate, anche alla luce della propria ricostruzione dei fatti. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha riferito: - di avere espulso il calciatore Giorgi in quanto questi, contestando una sua decisione tecnica non condivisa, gli si avvicinò insultandolo e prendendolo con le mani per la maglietta, scuotendola con forza, ma senza conseguenza alcuna; - di avere, al 38° minuto del secondo tempo, allontanato il sig. Verducci per essere questi entrato sul terreno di gioco, protestando e gesticolando nei suoi confronti. Lo stesso tesserato, rimasto a bordo campo, usciva dal terreno di gioco solo dopo e grazie all’intervento del capitano della sua squadra. A fine gara, il ridetto Verducci gli si avvicinò di nuovo e lo prese per un braccio, cercando di tirarlo verso di lui con tale forza da lasciargli delle graffiature sull’avambraccio, spingendo via con forza un dirigente della squadra ospitante che era intervenuto per allontanarlo; - che il calciatore Menna, al termine dell’incontro, gli si avvicinò e lo prese per la maglietta con entrambe le mani, spingendolo più volte, con forza, verso il muro retrostante, insultandolo e minacciandolo; - che a fine gara, alcuni dirigenti della Torre Calcio lo insultarono e minacciarono, incitando altresì l’allenatore ed un loro giocatore a menarlo. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’Arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto che dall’esame degli atti ufficiali, la cui precisione, univocità e non contraddittorietà attribuisce loro valenza probatoria privilegiata, risulta provata la condotta ascritta ai tesserati sanzionati ed ai dirigenti dell’odierna Reclamante in ordine ai fatti loro contestati; • ritenuto tuttavia che si debba parzialmente addivenire alle richieste riduzioni delle sanzioni impugnate, sia pur a fronte del permanere delle responsabilità per come accertate, alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio; • visto l’art. 4, 2° comma, del Codice di giustizia sportiva. P.Q.M. sul gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Torre Calcio, così decide: - lo accoglie nella parte inerente la sanzione della squalifica del calciatore Giorgi Alessandro, per l’effetto riducendola a quattro giornate di gara; - lo accoglie nella parte inerente la sanzione della squalifica del sig. Verducci Delio, per l’effetto riducendola al 28 febbraio 2009; - lo respinge nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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