COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°162 del 05/06/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. NUOVA PGS VIGOR SMA avverso sanzioni merito gara Villa 2003 – Nuova PGS Vigor Sma, del 17.5.2008 – Play-out Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “E” – Com. Uff. n. 156 del 21.5.2008.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N°162 del 05/06/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO A.S.D. NUOVA PGS VIGOR SMA avverso sanzioni merito gara Villa 2003 – Nuova PGS Vigor Sma, del 17.5.2008 – Play-out Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “E” - Com. Uff. n. 156 del 21.5.2008.
Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al sig. Moroni Sandro, nell’occasione dirigente accompagnatore ufficiale della squadra della Reclamante, la sanzione dell’inibizione fino al 29 ottobre 2008 per il comportamento dallo stesso tenuto nei confronti di un Assistente Arbitrale, durante ed al termine dell’incontro in esame.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Nuova PGS Vigor SMA, chiedendo la revoca ovvero la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato - ritenuta comunque eccessiva - in quanto questi si sarebbe limitato ad una diatriba verbale con l’Assistente Arbitrale, il quale gli si pose minacciosamente davanti, appoggiando la propria fronte contro la sua. A fine gara, il Moroni si rivolse ancora al medesimo Assistente rimproverandolo per quanto accaduto, senza null’altro.
Alla richiesta audizione, la Reclamante ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate, asserendo altresì di avere presentato ufficialmente le proprie scuse al C.R.A. per le offese proferite dal Moroni all’Assistente Arbitrale.
Sentito a chiarimenti, l’Arbitro ha riferito di avere visto, al ventesimo minuto del secondo tempo della gara in esame, il Moroni correre verso l’Assistente Arbitrale, insultandolo ed appoggiando la propria fronte sulla sua, fino al suo intervento, a seguito del quale lo stesso si allontanava. Ha altresì riferito di avere sentito, a fine gara, il Moroni insultare di nuovo il medesimo Assistente Arbitrale.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• ascoltati l’Arbitro e la Reclamante;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• ritenuto che dalle risultanze istruttorie appare confermata la responsabilità del Dirigente sanzionato in ordine ai fatti ascrittigli;
• ritenuto che il comportamento del Moroni sia da interpretare come atto di smodata, reiterata e deplorevole protesta nei confronti dell’Assistente Arbitrale, ma privo di qualsivoglia contenuto violento;
• ritenuto pertanto che si possa addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, tenuto conto dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio.
P.Q.M.
accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Nuova PGS Vigor SMA, per l’effetto riducendo al 31 agosto 2008 la sanzione dell’inibizione del dirigente Moroni Sandro.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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