COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°162 del 05/06/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. VADESE CALCIO avverso sanzioni merito gara Vadese Calcio – S. Orso Centinarola, del 18.5.2008 – Play-out Campionato Regionale di Promozione, girone “A” – Com. Uff. n. 156 del 21.5.2008.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°162 del 05/06/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. VADESE CALCIO avverso sanzioni merito gara Vadese Calcio – S. Orso Centinarola, del 18.5.2008 – Play-out Campionato Regionale di Promozione, girone “A” – Com. Uff. n. 156 del 21.5.2008. Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al sig. Mancini Francesco, massaggiatore dell’A.S.D. Vadese Calcio, la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2011 per il comportamento dallo stesso tenuto nei confronti di un Assistente Arbitrale, durante ed al termine dell’incontro in esame. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Vadese Calcio, invocando per il proprio tesserato una sostanziale riduzione della sanzione inflittagli, ritenuta palesemente sproporzionata rispetto a quanto accaduto. Sentiti a chiarimenti, il Direttore di gara e l’Assistente Arbitrale hanno ulteriormente confermato i fatti ascritti al Mancini. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’Arbitro e l’Assistente Arbitrale; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto che dall’esame degli atti ufficiali, la cui precisione, univocità e non contraddittorietà attribuisce loro valenza probatoria privilegiata, risulta provata la condotta ascritta al Mancini in ordine ai fatti contestatigli; • ritenuto che colpire l’Arbitro costituisce obiettivamente un comportamento di eccezionale gravità, in quanto idoneo a ledere profondamente un bene fondamentale, protetto dall’Ordinamento sportivo; • ritenuto tuttavia che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, sia pur a fronte del permanere della responsabilità del tesserato per come accertata, alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Vadese Calcio, per l’effetto riducendo al 31 dicembre 2009 la squalifica del massaggiatore Mancini Francesco. Dispone la restituzione della tassa reclamo.
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