COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 4/06/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1) URSINO ORAZIO (PRESIDENTE P.G.S. S. PIO X) 2) P.G.S. S. PIO X – Proc. N. 225/A7

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 4/06/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1) URSINO ORAZIO (PRESIDENTE P.G.S. S. PIO X) 2) P.G.S. S. PIO X - Proc. N. 225/A7 Considerato che la Procura Federale con nota 3391/450 10.03.2008 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli Artt. 1) e Art.4 comma 1) C.G.S. in relazione all’Art. 40 comma 1) Regolamento Lega Nazionale Dilettanti; Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 27 Maggio 2008 con inizio alle 15.30; Dato atto che alla predetta udienza è presente nessuna delle parti deferite; Non è stata prodotta una memoria difensiva nella quale si dichiara di avere tesserato un tecnico abilitato solo in data 20.11.2007; Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: Ritenere responsabili degli addebiti loro ascritti, infliggendo al Sig. Ursino Orazio la inibizione a tutti gli effetti per mesi 4; Alla Società P.G.S. S. PIO X l’ammenda di Euro 500,00; Raccolte quanto richiesto dalla parti deferite: Nessuna, Ritenuto che quanti rinviati a giudizio devono rispondere delle violazioni di norme regolamentari in materia previste e meglio specificate nella parte motiva dell’atto di deferimento, debitamente notificato; DELIBERA: Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: Al Sig. Ursino Orazio (Presidente P.G.S. S. PIO X) l’inibizione ai sensi ed agli effetti di cui all’Art. 19 punto 1) lettera h) C.G.S., per mesi 2 (due); Di infliggere alla P.G.S. S. Pio X, a titolo di responsabilità diretta, l’ammenda di Euro 250,00=; La presente delibera va notificata alle parti interessate e alla Procura Federale.
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