COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 4/06/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1) ZACCARIA EZIO (PRESIDENTE U.S. VIRTUS ISPICA) 2) U.S. VIRTUS ISPICA – Proc. N. 226/A5

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 4/06/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1) ZACCARIA EZIO (PRESIDENTE U.S. VIRTUS ISPICA) 2) U.S. VIRTUS ISPICA - Proc. N. 226/A5 Considerato che la Procura Federale con nota 3106/208-4.03.2008 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli Artt. 1); 4 comma 1) C.G.S., in relazione all’Art. 40 – commi 1) e 3) Regolamento Lega Nazionale Dilettanti; Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 27 Maggio 2008 con inizio alle ore 15.30; Dato atto che alla predetta udienza è presente nessuna delle parti deferite; Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: Ritenere responsabili degli addebiti loro ascritti, infliggendo al Sig. Zaccaria Ezio l’inibizione a tutti gli effetti per giorni 15; Alla U.S. Virtus Ispica l’ammenda di Euro 300,00; Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: Nessuna; Ritenuto che quanti rinviati a giudizio devono rispondere delle violazioni di norme regolamentari in materia previste e meglio specificate nella parte motiva dell’atto di deferimento debitamente notificato; DELIBERA: Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: Al Sig. Zaccaria Ezio (Presidente U.S. Virtus Ispica) l’inibizione per giorni 15 ai sensi dell’Art. 19 punto 1) lettera h) C.G.S.; Alla Società U.S. Virtus Ispica a titolo di responsabilità diretta l’ammenda di Euro 300,00=; La presente delibera va notificata alle parti interessate e alla Procura Federale.
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