COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 30/5/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 250 – stagione sportiva 2007/08 Reclamo proposto dall’A.S. Olimpia Firenze avverso la decisione del G.S.T. Firenze, che ha squalificato il sig. Rossi Giancarlo fino al 30.06.2008. C.U. n° 40 del 10.04.2008.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 30/5/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 250 – stagione sportiva 2007/08 Reclamo proposto dall’A.S. Olimpia Firenze avverso la decisione del G.S.T. Firenze, che ha squalificato il sig. Rossi Giancarlo fino al 30.06.2008. C.U. n° 40 del 10.04.2008. Il Giudice Sportivo Territoriale di Firenze comminava la squalifica in epigrafe all’allenatore Rossi Giancarlo poiché allontanato dal terreno di gioco per aver proferito frase offensiva nei confronti del D.G., alla notifica del provvedimento disciplinare pronunciava espressione dal tono minaccioso verso l’Arbitro. Di poi, recatosi in tribuna, si prendeva reciprocamente a schiaffi con un calciatore avversario, anche quest’ultimo precedentemente espulso. Il fatto accadeva nel corso della gara Alleanza Giovanile – Olimpia Firenze del 5 marzo 2008. Nel reclamo proposto la società richiede una riduzione della sanzione. Nega che il Rossi si sia reso protagonista dell’episodio violento sulle tribune, e asserisce che quanto accaduto non sia da attribuirsi al Rossi ma ad altra persona non identificata. Il D.G., ad avviso della reclamante, avrebbe scambiato la persona. Manifesta la disponibilità del calciatore avversario a testimoniare avanti a questo Collegio, e conclude con la richiesta di audizione personale. All’udienza odierna la società ribadisce quanto esposto nel reclamo, precisando di intervenire più per la tutela dei buoni comportamenti del proprio allenatore che per altro, stante la fine del campionato. Conclusasi l’udienza questa C.D. è in grado di decidere. Preliminarmente la Commissione ribadisce l’impossibilità, alla luce delle Carte Federali, di ammettere prove testimoniali in questi procedimenti disciplinari. In merito all’accaduto, nessun dubbio rimane; il D.G., all’uopo contattato, ha specificato che il Rossi indossava una tuta gialla e nera, per cui era impossibile un errore di identificazione. La stessa reclamante, in sede di audizione, ha confermato che la divisa della società è gialla e nera. Sull’entità della sanzione, anche questa appare assolutamente congrua e conforme agli episodi che sono stati contestati all’allenatore. Quanto accaduto sugli spalti, stante anche il campionato di appartenenza della reclamante, non è stato certo di buon esempio per i giovani calciatori. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo. Dispone incamerarsi la relativa tassa.
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