COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 52 del 5/6/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 207 stagione sportiva 2007/2008 – Reclamo proposto dalla A.S.D. Bonalaccia avverso i provvedimenti assunti dal G.S.T. Toscana che di seguito si indicano: – ammenda di € 2.500,00 a carico della Società; – squalifica fino al 21/02/2010 al calciatore Tognarini Giovanni; – squalifica fino al 21/11/2008 al calciatore Petrocchi Paolo. (C.U. n. 35/2008).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 52 del 5/6/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 207 stagione sportiva 2007/2008 – Reclamo proposto dalla A.S.D. Bonalaccia avverso i provvedimenti assunti dal G.S.T. Toscana che di seguito si indicano: - ammenda di € 2.500,00 a carico della Società; - squalifica fino al 21/02/2010 al calciatore Tognarini Giovanni; - squalifica fino al 21/11/2008 al calciatore Petrocchi Paolo. (C.U. n. 35/2008). Il G.S.T. Toscana ha assunto, per fatti accaduti durante la gara Salivoli – Bonalaccia, valevole per il campionato di II categoria e disputata in data 17/02/2008, ben dieci provvedimenti disciplinari costituiti da un’ammenda a carico della Società e da nove provvedimenti di squalifica o inibizione nei confronti di tecnici, calciatori e dirigenti. Di tali provvedimenti il legale rappresentante della Società, dopo aver porto le scuse della Società alla F.I.G.C., all’A.I.A. e all’arbitro, impugna unicamente i tre indicati in epigrafe, motivando come di seguito si indica. - Ammenda a carico della Società : la società non ha un seguito di sostenitori quale quello desumibile dal rapporto di gara. Il comportamento dei sostenitori nell’occasione, certamente inferiore alle venti unità ivi indicate, è da stigmatizzare e comunque non esiste alcun legame della società con essi. Non rientra tra i compiti della società ospitata il controllo degli ingressi all’impianto. Esiste contraddizione tra il rapporto dell’arbitro e quello del Commissario di campo il quale, sempre a detta della reclamante, avrebbe trovato il D.G. “… in uno stato di momentanea confusione.” Ritenendo eccessiva la sanzione ne chiede una riduzione paventando, nel caso di conferma, lo scioglimento della società per problemi di carattere economico. - Squalifica al calciatore Giovanni Tognarini: il calciatore non ha colpito, al termine della gara, il D.G. con uno schiaffo il che, a detta della reclamante, trova conferma nel rapporto del Commissario di campo il quale dichiarerebbe che responsabile di due schiaffi, non uno, è uno spettatore introdottosi nella zona spogliatoi fruendo di un cancello lasciato aperto dalla società ospitante. Afferma quindi che il Tognarini , al fine di evitare un contatto tra l’arbitro ed uno dei propri dirigenti (Cioni), nell’occasione assistente di parte, che gli correva incontro con intento tutt’altro che pacifico, ha chiuso con forza il cancello colpendo del tutto fortuitamente il D.G. alla spalla. Nel frattempo il Cioni veniva placcato dal proprio Presidente e da altro dirigente. Nessuna condotta violenta è da ascrivere quindi al calciatore per cui la squalifica deve essere congruamente ridotta. - Squalifica al calciatore Paolo Petrocchi : anche in questo caso viene chiesta una riduzione della sanzione nella considerazione che ” il gesto descritto dall’arbitro (pienamente ammesso in tal modo dalla reclamante) non risulta atto particolarmente violento (tanto è vero che non viene menzionato nel referto del C.C.) tale da giustificare un allontanamento dai campi di gioco per un periodo così lungo. Il reclamo si conclude condividendo la ricostruzione fatta dal D.G. in ordine a tutti gli altri fatti accaduti, nulla dovendo rilevare a proposito delle conseguenti sanzioni irrogate ad altri tesserati. La audizione, ritualmente richiesta con il reclamo, viene disposta per il giorno 9 maggio. Nel corso di essa il Presidente della Società ha confermato le argomentazioni svolte con il reclamo facendo alcune precisazioni che, assunte a verbale, vengono di seguito riportate. Viene dichiarato che alla gara non era presente alcun sostenitore della squadra il cui numero, peraltro, viene confermato essere, di norma, inferiore alla ventina di unità indicata dal D.G.. In riferimento al comportamento del Tognarini si esclude che egli abbia colpito l’arbitro affermandosi invece che colpevole del gesto è il calciatore Gargiulo Massimiliano, sostituito all’inizio del II tempo, che ha dato semplicemente due colpetti sulla testa del D.G.. Il Tognarini peraltro ha provveduto, chiudendo il cancello, a preservare l’arbitro da una prevedibile aggressione da parte del dirigente Cioni. Infine per quanto si riferisce al Petrocchi questi non ha fatto nulla di quanto addebitatogli, tant’è vero che il Commissario di campo non ha notato nulla, e comunque, se qualcosa è accaduto, ciò è avvenuto non a fine gara ma durante il suo svolgimento. Chiuso il verbale la C.D, al fine di completare l’istruttoria, chiede al Presidente dell’A.S.D. Bonalaccia, a fronte del fatto nuovo di cui è venuta a conoscenza, di far pervenire, a stretto giro di posta, una dichiarazione recante la ammissione di colpevolezza sottoscritta dal tesserato Gargiulo, da lui appena indicato e non presente a questa udienza, trovandolo pienamente consenziente. A tal fine rinvia l’esame della questione ad un momento successivo alla acquisizione di detta dichiarazione. In data 16 maggio, non essendo pervenuta alcuna dichiarazione da parte del calciatore Gargiulo, né ulteriore comunicazione da parte della reclamante, la C.D. fissa una nuova udienza per il giorno 23 maggio, dandone peraltro comunicazione alla Società al fine di consentirle, in virtù della già richiesta audizione, un’eventuale partecipazione ove intendesse fornire ulteriori chiarimenti sull’episodio. In data 22 maggio è pervenuta, a mezzo raccomandata, una dichiarazione redatta manualmente, a firma del calciatore Gargiulo, nella quale questi afferma di aver colpito con uno schiaffo il D.G. al termine della gara in esame. Tale dichiarazione induce la C.D. a completare l’istruttoria chiedendo al D.G. di confermare o meno, alla luce di quanto emerso con la dichiarazione oggi resa, se egli abbia certezza che a colpirlo con uno schiaffo sia stato il Tognarini. L’arbitro, rilevando correttamente che la dichiarazione del Gargiulo costituisce fatto nuovo rispetto al supplemento che egli ha a suo tempo reso sulla base del reclamo, precisa di essere assolutamente sicuro che la persona che lo ha colpito è stato il calciatore Tognarini dato che questi ha rivestito la qualifica di capitano fino alla sua sostituzione, avvenuta al termine del I tempo; il calciatore inoltre indossava la tuta con i colori sociali non essendo più in tenuta di gioco; la sua figura è, comunque, inconfondibile essendo egli il calciatore più alto “ di tutti i giocatori presenti sul terreno di gioco”. Conclusa la lunga e complessa istruttoria la C.D.T. passa a decisione. Preliminarmente, ed in riferimento alle considerazioni svolte dalla reclamante sulla asserita discordanza tra il rapporto del D.G. e quello del Commissario di campo, la C.D.T. deve ricordare ancora una volta che il compito del suddetto organo è precisato dall’art. 68 delle N.O.I.F. il quale prevede che esso deve riferire sull’andamento delle gare in ordine alla organizzazione delle stesse, alle misure di ordine pubblico, al comportamento del pubblico e dei dirigenti delle due squadre. Sotto tale aspetto, nella questione che ci occupa, il rapporto del Commissario - redatto in conformità alla norma ed improntato ad assoluta precisione - è di ausilio esclusivamente in riferimento alla ammenda, considerato che riporta con ricchezza di particolari il comportamento dei sostenitori della ASD Bonalaccia, riconosciuti con precisione dall’abbigliamento sportivo recante i colori sociali, e del pubblico in generale. In ordine a tutti gli altri provvedimenti l’unico documento valido agli effetti delle decisioni dei Giudici Sportivi, atto a costituire prova certa, è il rapporto di gara, per cui i due documenti non possono essere confrontati. Il Commissario di campo ha ulteriormente precisato i fatti, sempre con riferimento al comportamento di pubblico e dirigenti, anche nel supplemento espressamente richiestogli in questa sede, facendo rilevare altresì che il D.G. si è trovato in un momentaneo stato di confusione solo d o p o aver subito l’aggressione quindi, come osserva questa Commissione, a gara conclusa. Il D.G. da parte sua conferma, con riferimento al reclamo, quanto già indicato sul rapporto di gara, per poi fornire – a seguito della dichiarazione resa dal Gargiulo – le precisazioni poco sopra riportate. Fatta questa premessa la C.D. passa all’esame di merito. Per quanto concerne l’ammenda si osserva che le considerazioni svolte dalla reclamante in ordine ai problemi di carattere economico che l’affliggono – peraltro come accade per quasi tutte le Società del settore dilettantistico – non costituiscono attenuante agli effetti del giudizio disciplinare, dovendo essa, ove esista, essere ricercata unicamente nello svolgimento dei fatti. A tal proposito la C.D., pur rilevando (questa sì!) una evidente discordanza tra le dichiarazioni riportate sul reclamo e quelle rese in questa sede, ad esempio a proposito del numero dei sostenitori al seguito, ritiene che in effetti non possa essere addebitata alla A.S.D. Bonacciola, squadra ospitata, la circostanza che i cancelli fossero aperti e che ciò ha consentito l’indebito ingresso di propri sostenitori. Tale circostanza trova conferma nella decisione del G.S.T.T. che ha sanzionato, per tale motivo, la squadra ospitante con l’ammenda per € 800,00. Alla reclamante deve essere tuttavia addebitato il comportamento tenuto dai propri sostenitori, riconosciuti con certezza sia dal Commissario di campo che dal D.G., comportamento che è di notevole gravità. Tali fatti possono essere sanzionati a parere del giudicante con l’ammenda complessiva di € 1.500,00(millecinquecento)- In riferimento alla squalifica inflitta al calciatore Tognarini la C.D., sulla base della precisa descrizione fatta dal D.G. in ordine alle modalità di riconoscimento del calciatore, ritiene che la dichiarazione di colpevolezza fatta dal Gargiulo, prima attraverso il Presidente della Società e, quindi, con dichiarazione asseritamente sottoscritta dall’interessato, sia da disattendere completamente. Questo Collegio è confortato in ciò anche da un’altra considerazione qual è quella strettamente connessa alla differenza di età tra il Tognarini, elemento di spicco, come dimostra la qualifica di capitano, ed il Gargiulo calciatore trentanovenne di età e quindi a carriera sportiva, di fatto, ormai conclusa. La responsabilità del Tognarini, viene quindi ampiamente confermata per cui la sanzione inflittagli deve essere esaminata unicamente in ordine ai fatti contestati e risultanti dagli atti di gara, non potendosi, in alcun modo, prescindere dalla esistenza del certificato medico rilasciato al D.G., recante la prognosi di gg. 5 (cinque) Ritiene il Collegio che il comportamento tenuto dal calciatore trovi idonea sanzione nella squalifica così come comminata, tenuto conto della continuità e della gravità dei fatti imputatigli e rilevato che il massimo edittale per gli atti di violenza compiuti in danno dell’arbitro è previsto nella squalifica (o inibizione) per cinque anni. Anche per quanto riguarda il calciatore Petracchi la sanzione deve essere esaminata esclusivamente sotto l’aspetto dell’entità. Il gesto già di per sé grave, rivolto com’è non semplicemente contro la persona ma contro ciò che essa rappresenta in campo, è accompagnata, come afferma l’arbitro, da “lieve ma intenso” dolore al polso. A ciò si deve aggiungere che la sanzione deve essere aggravata dalla qualifica di capitano rivestita nell’occasione dal calciatore. Siffatte considerazioni, non disgiunte dalla comparazione della sanzione in esame con quella inflitta al calciatore Tognarini, autore anch’egli di atto di violenza nei confronti del D.G., sia pure con diverse conseguenze, ed in considerazione dell’intero contesto, inducono il Collegio a ritenere idonea la sanzione di mesi 7 (sette) Da ultimo si rileva come il comportamento tenuto dal Presidente della Società reclamante, con l’attribuire al calciatore Massimiliano Gargiulo quanto commesso dal calciatore Giovanni Tognarini, e la stessa dichiarazione di colpevolezza recante la firma del calciatore Massimiliano Gargiulo, siano atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità, per cui si ritiene opportuno rinviare gli atti alla Procura Federale affinché, nell’ambito delle proprie competenze, esamini se sussistano i presupposti di violazione dell’art. 1 del C.G.S.. P.Q.M. la C.D, delibera, in accoglimento parziale del reclamo, di : - determinare l’ammontare della ammenda in € 1.500,00 (millecinquecento) - confermare la sanzione inflitta al calciatore Giovanni Tognarini fino al 21/12/2010; - ridurre la sanzione inflitta al calciatore Paolo Petrocchi, comminandola fino al 21/09/2008; - rinviare gli atti alla Procura Federale per l’esame della posizione del Signor Giovanni Danesi, Presidente della A.S.D. Bonalaccia e del calciatore Gargiulo Massimiliano. Dispone la restituzione della tassa.
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