COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 52 del 5/6/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale TORNEO JUNIORES “PATERNI” 274/276 – Gara D.P.Pisa / D.P.Arezzo (0-1) del 1/5/08 nell’ambito del Torneo M.Paterni. In C.U. Regionale Toscana n.48 del 8/5/08. Squalifica fino al 8/6/2009 inflitta dal G.S. al calciatore Marino Andrea

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 52 del 5/6/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale TORNEO JUNIORES “PATERNI” 274/276 - Gara D.P.Pisa / D.P.Arezzo (0-1) del 1/5/08 nell’ambito del Torneo M.Paterni. In C.U. Regionale Toscana n.48 del 8/5/08. Squalifica fino al 8/6/2009 inflitta dal G.S. al calciatore Marino Andrea il quale “a fine gara, dopo essersi sputato sulla mano, la porgeva al D.G. per il saluto stringendogliela”. Con separati e tempestivi atti di reclamo la Urbino Taccola, società di appartenenza del calciatore e lo stesso in proprio, ovvero a mezzo del padre sig. Salvatore Marino, genitore esercente la potestà con delega a se stesso nella propria veste professionale di avvocato, contestano la decisione del G.S. 1) La società Urbino Taccola, a difesa del proprio tesserato, evidenzia la correttezza dello stesso dimostrata in vari anni di attività. Sottolinea che nell’arco della gara non ha ricevuto alcuna sanzione disciplinare e che, se dovesse essere confermata l’intenzionalità offensiva del gesto compiuto, questa dovrebbe essere qualificata in un’ipotesi di “specialità irripetibile”, frutto della tensione da competizione. Contesta l’entità della sanzione, ritenendola sproporzionata in virtù del presupposto che il gesto deve essere qualificato come ingiurioso ed irriguardoso e non certamente violento. Conclude, in tesi per l’annullamento della sanzione mentre in ipotesi, per una sua riduzione fino al 30/06/08 o convertendola in un massimo di tre giornate, il tutto da scontarsi nell’ambito di gare di rappresentativa. Chiede l’audizione avanti al Collegio e la riunione del reclamo con quello presentato dal calciatore in proprio, ovvero per mezzo del genitore esercente la potestà nella sua qualità di legale. 2)Il calciatore, così come rappresentato, contesta la decisione del primo Giudice evidenziando che la valutazione dell’episodio risente di una ricostruzione indiretta in quanto il D.G. non ha visto il Marino sputarsi in mano essendosi accorto del gesto solo successivamente anche a seguito dell’intervento dell’assistente. La difesa evidenzia inoltre che il C.G.S. impone di commisurare le sanzioni in base alla natura ed alla gravità dei fatti commessi e che, nel caso di specie, non sono presenti i connotati dell’atto violento, bensì di quello irriguardoso o ingiurioso nei confronti dell’arbitro. In virtù di tale qualificazione giuridica, la sanzione inflitta si manifesta come esorbitante ed impropria. La sproporzione della sanzione è evidenziata anche sotto il profilo della comparazione soggettiva: infatti, la giovane età del calciatore merita indulgenza in virtù della funzione psicologico/formativa della sanzione mentre, di converso, una sanzione pesante in termini di durata, porterebbe l’atleta all’allontanamento dall’attività sportiva. Il reclamante conclude: in via principale per l’annullamento della sanzione, subordinatamente, affinché la decisione sia riformata, con riduzione della squalifica entro il 30/06/08 o convertendo la stessa in un massimo di tre giornate o comunque nella misura di giustizia. In ogni caso, con dichiarazione che la squalifica deve avere riguardo esclusivamente alla partecipazione al Torneo delle Province o al campionato Juniores. Chiede di essere udito dal Collegio. L’arbitro e l’assistente, nel supplemento di rapporto, confermano, con maggiori particolari, le loro versioni relativamente alla dinamica del fatto, senza tuttavia apportare sostanziali novità tali da indurre una rivisitazione dello stesso, rispetto a quanto oggetto del giudizio, La C.D. previa riunione dei reclami, ha provveduto a convocare le parti all’udienza del 30/05/08. In tale sede il rappresentante del calciatore, dichiarandosi edotto in merito ai supplementi di rapporto, rileva che quello dell’assistente presenta delle novità rispetto a quanto redatto in prime cure. Infatti, il particolare della corsa del Marino verso l’arbitro, deve considerarsi fatto nuovo ed in quanto tale, se conosciuto dal G.S. avrebbe comportato una diversa valutazione del predetto in termini di sanzione. La stessa difesa ribadisce sostanzialmente il contenuto del ricorso e non contesta il fatto, sottolinea la mancanza di violenza, riconducendo l’accaduto ad un gesto di scherno verso l’arbitro. In punto di diritto cita gli artt. nn. 16, 19 e 24 del C.G.S. Il calciatore, intervenendo in proprio, si scusa per l’accaduto non riuscendo a spiegarsi le motivazioni del gesto. Il rappresentante della società, facendo proprie le argomentazioni del legale del calciatore, conferma sostanzialmente il contenuto del ricorso. La C.D. esaminati gli atti ufficiali, udite le parti, respinge il reclamo. La logica difensiva posta in essere dalle parti reclamanti non può trovare accoglimento sotto alcun punto di vista. Profilo oggettivo. La qualificazione del gesto come comportamento irriguardoso o ingiurioso verso il D.G. non è assolutamente condivisibile, in quanto appare estraneo ad ogni logica paragonare il fatto in esame con quelli che, nella casistica, rientrano a pieno titolo fra i comportamenti irriguardosi verso il D.G, come ad esempio una frase ironica proferita nei confronti dell’arbitro o il gesto di dare la mano allo stesso salvo poi ritirare l’arto in segno di scherno o ingiuriosi come le (purtroppo) frequenti frasi offensive di vario tipo e genere indirizzate nei confronti dell’arbitro. Il gesto dello sputo, per giurisprudenza costante, rappresenta quanto di più sgradevole si può immaginare in tema di disprezzo della persona. All’interno del gesto, occorre distinguere l’azione diretta (sputo a seguito di diverbio, sputo a seguito di reazione per evento doloroso ecc.) da quella indiretta, ovvero premeditata, consistente in tre diverse fasi strutturali: l’idea in senso figurato, la realizzazione in senso materiale, l’attuazione applicativa del disegno antigiuridico. Il caso di specie deve essere sicuramente inserito in questo secondo scaglione. La condotta posta in essere dal Marino è da configurarsi come violenta nel senso che il soggetto destinatario dell’atto (arbitro) si è trovato costretto a subire lo stesso (stretta di mano contenente lo sputo) senza che la sua volontà potesse in qualche modo evitarlo. In altri termini il D.G. in perfetta buona fede, pensando ad un comune gesto di saluto da parte di un calciatore, si è trovato costretto a subire un atto di violenza vero e proprio sia dal punto di vista psicologico (disgusto per il liquido vischioso che spalmato sulla mano del calciatore viene ad intercettarsi con la propria) che da quello strettamente fisico (vedi il rapporto di gara ove è evidenziato che la mano del calciatore stringe quella dell’arbitro), senza la minima possibilità di sottrarsi alla condotta dell’agente. Profilo soggettivo. Sul punto il Collegio non trova aspetti concordanti con la difesa del calciatore. La sanzione deve essere commisurata alla gravità del fatto e questo indipendentemente dal soggetto che lo ha posto in essere, in quanto le regole devono essere rispettate sia dal giovane che dal meno giovane (lex dura lex, sed lex). Questo Collegio non disconosce che la sanzione può avere un impatto psicologico diverso a seconda dell’età del percipiente, tuttavia la stessa deve essere finalizzata ad una profonda riflessione circa il fatto commesso, al fine di non ripeterlo in futuro. Ogni diversa spiegazione porterebbe ad una sorta di graduazione giustificativa della condotta antigiuridica in virtù dell’età del soggetto reo, con l’inevitabile conseguenza di indurre i soggetti più giovani a commettere i fatti più gravi nell’ottica di una sostanziale impunità (così come invece auspicherebbe la difesa del Marino, per la quale un gesto di inaudita gravità dovrebbe essere sanzionato con una squalifica di entità minimale). In punto di diritto. La giurisprudenza citata appare non conforme al caso di specie, così come il richiamo all’art. 19 del C.G.S. comma 3 punto 4 qualora si intenda fare valere il disposto di cui alla lettera a, trovando invece applicazione quanto stabilito dal punto d in tema di graduazione della sanzione. Di alcuna valenza il richiamo da parte della difesa all’art.24 del C.G.S. in quanto, anche da una semplice lettura del testo, si può rilevare la sua assoluta inconferenza con la fattispecie in oggetto. Di sicura applicazione invece il disposto di cui all’art. 16 del C.G.S. ove si prescrive che gli Organi Disciplinari devono commisurare le sanzioni con i fatti commessi, tenendo conto della gravità degli stessi e della loro natura. In punto di esecuzione della pena vale appena il caso di affermare che le istanze difensive non possono trovare accoglimento in quanto, seguendo l’indicazione fornita, si avrebbe, di fatto, un’improbabile espiazione della stessa: infatti, non è detto che il calciatore Marino venga in futuro convocato per una rappresentativa provinciale, né che lo stesso parteciperà al campionato Juniores. Lo stesso può dirsi per la conversione della sanzione da tempo in giornate in quanto, se la sanzione prevede una qualifica a tempo determinato, significa che entro il periodo di inibizione il calciatore non può svolgere alcuna attività, cosa diversa invece per le giornate di gara che devono necessariamente essere riferite ad un campionato. P.Q.M. La C.D. respinge i reclami così come riuniti e dispone l’incameramento-addebito delle relative tasse
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