COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 52 del 5/6/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE 275 – stagione sportiva 2007/08 . reclamo della A.S.D Marzocco avverso dec. Del G.S.T Toscana . Squalifica Ballerini Alessandro fino al 15.02.2009 ( C.U 49 del 15.05.2008 )

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 52 del 5/6/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE 275 – stagione sportiva 2007/08 . reclamo della A.S.D Marzocco avverso dec. Del G.S.T Toscana . Squalifica Ballerini Alessandro fino al 15.02.2009 ( C.U 49 del 15.05.2008 ) Con atto del 18 maggio 2008 e quindi tempestivo , la soc. Marzocco chiede a questa Commissione una revisione del provvedimento indicato in epigrafe , assunto dal G.S.T , chiamato pronunciarsi su fatti e situazioni inerenti la gara Citta’ di Scandicci – Marzocco del 09.05.2008 , gara play-out di calcio a cinque serie C1. Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile in quanto sottoscritto da persona non legittimata. Osserva il Collegio come la sottoscrizione del reclamo sia stata apposta dal Direttore Sportivo sig. Marra Roberto privo di qualsiasi delega anche parziale e non dal Presidente quale unico soggetto legittimato. Conviene ribadire , ancora una volta , come i reclami proposti nell’interesse di una societa’ possono essere sottoscritti solo da chi ne ha la legale rappresentanza , ossia, a norma di statuto dal Presidente o, in caso di impedimento o assenza di costui dal Vicepresidente. A norma di regolamento della L.N.D , i soggetti forniti di rappresentanza legale possono trasmettere la stessa o conferire delega per singoli atti ad altri soggetti facenti parte della societa’. Nel caso che occupa , il sig. Marra , non risulta in alcun modo legittimato a sottoscrivere l’atto . P.Q.M La C.D.T dichiara inammissibile il proposto reclamo ordinando l’incameramento della tassa relativa.
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